Le commissioni di massimo scoperto alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 20 giugno 2018
Con sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018 la Corte di Cassazione risolve la vexata quaestio della rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) per il periodo antecedente al 1 gennaio 2010, definendo la nozione di commissione di massimo scoperto, confermando quella fornita dalla Banca d’Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate il 30 settembre 1996 (e confermate fino a dicembre 2009).
Nelle citate Istruzioni si legge che tale commissione viene definita “come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”. Al fine di inquadrare la vicenda nel contesto normativo e temporale di riferimento, si rammenta che il problema sorge a seguito dell’introduzione della disciplina regolante l’usura (legge 7 marzo 1996, n. 108). In particolare, se da un lato il quarto comma dell’art. 644 cod. pen., così come sostituito nel 1996, prevede chiaramente che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, dall’altro le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” non tenevano conto delle commissioni di massimo scoperto per la determinazione del TEGM (tasso effettivo globale medio).In questa situazione di (apparente) conflitto, è intervenuto l’art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008 introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, il quale al primo comma disciplina la commissione di massimo scoperto ridimensionandone l’operatività e aggiunge al secondo comma che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”.
“Con riferimento ai rapporti svoltisi all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. In altri termini, è necessario svolgere una doppia comparazione, la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la commissione di massimo scoperto concretamente applicata e quella “soglia”. Svolta questa operazione, occorre compensare l’importo dell’eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato, da calcolarsi sottraendo il TEG alla soglia di legge: sussisterà usura qualora a seguito di detta compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale. La pronuncia in esame è destinata ad incidere sul contenzioso pregresso in tema di commissione di massimo scoperto. È rilevante perché interviene in un quadro caratterizzato in precedenza da visioni giurisprudenziali non allineate, adottando una posizione motivata da argomentazioni differenti rispetto al contesto esistente che sembra privilegiare il punto di vista del fruitore del conto corrente rispetto a quello dell’istituto di credito.
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