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Legittimo il recesso del socio di minoranza di fronte ad una modifica sostanziale e non formale dell’attività economica della società

Invalida la delibera di scioglimento della società finalizzata a neutralizzare il recesso del socio di minoranza se sospensivamente condizionata al futuro accertamento della legittimità del recesso, contestato dalla società

Lo Studio Wise, con gli avvocati Riccardo Rocca e Filippo Lemmo, ha assistito vittoriosamente il socio di minoranza di uno dei più prestigiosi alberghi di lusso della conca ampezzana nella controversia avente ad oggetto il diritto di recesso dalla società proprietaria dell’albergo.

La società aveva infatti deciso di esternalizzare la gestione alberghiera ad altra società, facente capo al socio di maggioranza, mantenendo unicamente la proprietà dell’immobile in cui l’azienda alberghiera veniva condotta.

Il socio di minoranza, ritenendo che questa operazione avesse determinato una modifica dell’oggetto della società, se non dal punto di vista formale (visto che nello statuto era contemplata anche l’attività di gestione immobiliare), quanto meno sul piano sostanziale, avendo comportato il mutamento dell’attività economica esercitata, aveva comunicato di voler recedere dalla stessa, ai sensi dell’art. 2473 comma 1 cod. civ.

La società, pur non prendendo formale posizione sul recesso del socio, dava corso alla programmata cessione dell’azienda alberghiera, contestualmente locando l’immobile alla medesima società acquirente dell’azienda.

Dopo aver atteso quasi 6 mesi senza riscontrare la comunicazione del socio, l’amministratore della società convocava un’assemblea dei soci avente ad oggetto lo scioglimento volontario della società ai sensi dell’art. 2473 comma 5 cod. civ. e dunque al fine di rendere inefficace il diritto di recesso esercitato dal socio.

Il giorno dell’assemblea, con il voto determinante del socio di maggioranza, veniva effettivamente deliberato lo scioglimento della società, tuttavia sotto la condizione sospensiva del sopravvenuto accertamento della legittimità del recesso del socio, che la società formalmente contestava.

Pertanto, fintanto che un giudice o un arbitro non avesse dichiarato legittimo il recesso del socio, la società avrebbe continuato ad operare come entità in funzionamento.

A questo punto il socio, con l’assistenza dell’avv. Rocca e dell’avv. Lemmo, instaurava due distinti arbitrati:

  • il primo avente ad oggetto l’annullamento della delibera dell’assemblea dei soci, ritenendola viziata da abuso di potere;
  • il secondo, avente ad oggetto l’accertamento della legittimità del recesso del socio.

Costituitosi il Collegio arbitrale, formato dall’avv. Andrea Pasqualin, con funzione di presidente, dall’avv. Claudio Campaner e dal notaio dott. Alberto Gasparotti, i due arbitrati venivano riuniti.

Il Collegio, all’esito del procedimento, pronunciava un lodo di accoglimento di entrambe le domande dell’attore, annullando la delibera di scioglimento e dichiarando legittimo il recesso esercitato dal socio, concordando con la tesi attorea per cui la cessione dell’azienda alberghiera, con la conseguente trasformazione dell’attività imprenditoriale da commerciale a meramente finanziaria (ossia limitata alla sola locazione dell’unico immobile in proprietà) costituiva una modifica sostanziale dell’oggetto sociale.

La controversia si è contraddistinta, oltre che per la notevole complessità giuridica delle tematiche, in particolare per la novità delle materie trattate, non constando precedenti specifici in ordine alla necessità di apprezzare la modifica sostanziale dell’oggetto sociale non sul piano astratto ma in concreto.

Il Collegio arbitrale ha quindi avallato la tesi dell’attore per cui la modifica sostanziale dell’oggetto sociale va valutata sul piano concreto dell’attività economica esercitata dalla società, e non su quello astratto dell’attività esercitabile secondo lo statuto sociale, nonostante la lettera dell’art. 2473 comma 1 cod. civ. faccia riferimento alla modifica dell’oggetto sociale come determinato nell’atto costitutivo della società.

La società convenuta è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e di arbitrato.

Il socio di minoranza è stato assistito dall’avv. Rocca e dall’avv. Lemmo anche in tutta la fase antecedente all’instaurazione della controversia; lo studio Wise ha infatti pianificato la corretta strategia finalizzata a consentire al socio di minoranza di fuoriuscire dalla società, monetizzando l’investimento secondo valori congrui e senza subire lo sconto di minoranza.

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