Reverse Charge IVA, ampliato a nuove operazioni

La Finanziaria 2015 ha previsto nuove ipotesi di applicazione del “Reverse Charge Iva”, introducendo il nuovo articolo 17, comma 6, lettera a-ter), DPR 633/1972.

In particolare il meccanismo del “Reverse Charge” prevede l’emissione della fattura, da parte del prestatore di servizio, senza addebito dell’IVA.

Naturalmente l’emissione della fattura senza addebito di IVA vale solo quando il cliente è titolare di partita IVA.

Pertanto qualora debba essere emessa una fattura nei confronti di un soggetto privato o di un Condominio, dotati solo di codice fiscale, nulla è cambiato in quanto la fattura deve essere emessa con l’IVA. Inoltre nel caso dei Condomini continua ad essere applicata la ritenuta d’acconto del 4%.

REVERSE CHARGE SU PRESTAZIONI DI SERVIZI –  SETTORI INTERESSATI

Il meccanismo del “Reverse Charge” interessa le prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

1) pulizia;
2) demolizione;
3) installazione di impianti;
4) completamento.

DICITURA IN FATTURA

Le fatture di vendita, per queste prestazioni di servizi, dovranno avere la seguente dicitura:

Corrispettivo soggetto ad inversione contabile “Reverse Charge” ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter), DPR 633/1972 e succ. modd..

REVERSE CHARGE SU CESSIONI DI BANCALI IN LEGNO (PALLET)

Sempre con la Finanziaria 2015, anche la cessione dei pallet recuperati  a ciclo di utilizzo successivi al primo non sono più soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 74, comma 7.

Pertanto in caso di cessione di questi beni (soltanto quelli recuperati, ovvero già usati e risistemati), non dovrà essere più addebitata l’IVA in fattura.

DICITURA IN FATTURA

Nella fattura di vendita dovrà essere indicata la seguente dicitura:

Corrispettivo soggetto ad inversione contabile “Reverse Charge” ai sensi dell’art. 74, comma 7, DPR 633/1972 e succ. modd..

DECORRENZA

La novità riguarda tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, quindi per i servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento del corrispettivo, eventualmente anticipato al momento della fatturazione, se la fattura viene emessa prima del pagamento. Quindi, anche per le prestazioni eseguite fino al 31.12.2014 ma pagate nel 2015, si applicherà il reverse charge.

Per la cessione dei bancali invece il nuovo regime si applica per le consegne effettuate a partire dal 01.01.2015.

REVERSE CHARGE SU CESSIONI DI BENI A SUPERMERCATI, IPERMERCATI E DISCOUNT

Per completezza d’informazione precisiamo che il “Reverse Charge” è stato previsto anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Tuttavia quest’ultima disposizione non è ancora entrata in vigore in quanto è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione dal parte delle autorità dell’UNIONE EUROPEA.

IMPORTANTE

Ricordiamo infine che tutti i casi di applicazione del “REVERSE CHARGE” sopra descritti, valgono, naturalmente, anche quando i suddetti servizi/beni vengono acquistati dai fornitori, i quali non devono più addebitare l’IVA in fattura.

Pertanto,  solo  nei  suddetti  casi  (reverse  charge  art.  17,  comma  6,  e  art.  74, comma  7,  DPR

633/1972), quando non è addebitata l’IVA in fattura, questa va assolta da chi riceve la fattura mediante l’emissione di un’autofattura che deve avere un numero progressivo.

Detta autofattura va registrata come fattura di vendita o nel registro IVA vendite o in un apposito registro IVA vendite “sezionale”, dedicato soltanto a queste fatture.

Per i clienti che si avvalgono dello Studio per la registrazione delle fatture chiediamo gentilmente di segnalare eventuali acquisti rientranti nel suddetto regime al fine di effettuare correttamente le registrazioni ed assolvere il meccanismo dell’inversione contabile.