Molti Clienti ci chiedono quali siano le conseguenze dell’eventuale rifiuto dei loro lavoratori dipendenti a sottoporsi alla vaccinazione anti-covid.

Ebbene, premesso che ad oggi la normativa è ancora in via di assestamento e vi sono ancora notevoli incertezze, anche a livello politico, dobbiamo per cautela sconsigliare di procedere al licenziamento del lavoratore reticente alla vaccinazione, che potrebbe risultare illegittimo per:

  • mancanza dei presupposti del licenziamento disciplinare, stante l’assenza di un obbligo generalizzato dei lavoratori di vaccinarsi (tale obbligo, al momento, previsto solo per i lavoratori del comparto socio-sanitario ex d.l. 44/2021, conv. in l. 76/2021, mentre a carico del personale scolastico e universitario è previsto, a partire dal 01/09/2021, solo il diverso obbligo di green pass ex d.l. 111/2021);
  • mancanza dei presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo attinente al lavoratore (ossia l’incompatibilità con l’ambiente di lavoro per il rischio di contagio), in quanto si dovrebbe preventivamente aggiornare il piano di valutazione dei rischi e sottoporre il lavoratore a visita del medico competente, per verificarne l’idoneità alla mansione specifica anche in relazione all’utilizzo di altri e diversi strumenti di contenimento del contagio.

Tuttavia, dato che dall’eventuale diffusione del contagio all’interno dell’Azienda potrebbero derivare responsabilità anche risarcitorie a carico dell’Impresa, riteniamo che siano senz’altro legittime e opportune le seguenti iniziative nei confronti del lavoratore che rifiuti il vaccino:

  • collocarlo in ferie forzate ex art. 2109, secondo comma, cod. civ.;
  • adibirlo allo smart working (o home working);
  • adibirlo a mansioni diverse e anche inferiori che non comportino il contatto con il pubblico o con i colleghi (conservando però egli, in tal caso, il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte e alla qualifica originaria);
  • sospenderlo temporaneamente dal lavoro e dalla retribuzione per l’inidoneità alla mansione derivante dall’assenza di sua vaccinazione anti-covid (precisiamo, al riguardo, che tale misura sarebbe ammissibile solo quando le altre non siano possibili, che la sospensione della retribuzione è giustificata dall’ordinaria disciplina dell’impossibilità sopravenuta temporanea, non essendo la sospensione dal lavoro riconducibile alla scelta arbitraria del datore di lavoro ma piuttosto rifiuto del lavoratore a vaccinarsi, e che la sospensione potrà durare fino all’avvenuta vaccinazione e/o alla fine della pandemia, che consentiranno il rientro al lavoro).

In tal senso, si è pronunciata la più recente Giurisprudenza (in particolare, tra le altre, Trib. Belluno, 6.5.2021, n. 328/21 R.G.; Trib. Modena, 23.7.2021, n. 2467; e Trib. Roma, 28.7.2021, n. 18441/21 R.G.) che ha esplicitamente affermato la legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottato da un datore di lavoro nei confronti di lavoratori che rifiutavano il vaccino anti-covid.

Leggi l’articolo su

          

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *