SUPERBONUS 110%

A seguito della conversione nella Legge n. 77/2020 del DL 34/2020  (cosiddetto “Decreto Rilancio”)  sono state introdotte  rilevanti modifiche alla normativa sugli incentivi per l’efficientamento energetico (meglio nota con il termine super bonus 110%)  con riferimento alla tipologia di immobili sui quali possono essere effettuati gli interventi agevolati.

Si ricorda che la disposizione in esame prevede una detrazione pari al 110% di alcune tipologie di spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 . L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni di imposta  riservata ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

Il principio di fondo è quello di favorire  alcuni interventi principali (cosiddetti interventi trainanti) che possono beneficiare dell’agevolazione  cui poter eventualmente cumulare altri interventi aggiuntivi (cosiddetti interventi trainati) in grado di fungere da volano per la ripresa del settore dell’edilizia.

Costituiscono interventi trainanti :

a) quelli previsti nel sistema ECOBONUS che permettano un miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque, ove ciò non sia possibile, il raggiungimento della classe più alta, da dimostrare mediante l’APE ( attestato di prestazione energetica) e cioè gli interventi di :

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici (cosiddetto “cappotto termico”);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A o a pompa di calore anche abbinati a impianti fotovoltaici con accumulo o microgenerazione realizzati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) quelli previsti nel sistema Sisma bonus

  • interventi antisismici di cui al dl 2013/63 con riduzione di una o due classi di rischio anche per parti comuni di condomini.

Costituiscono interventi trainati, a condizione che vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopra descritti, quelli di  :

  • efficientamento energetico (ad esempio sostituzione di infissi)
  • installazione di infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici;
  • installazione di impiantisolari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • installazione di impianti di accumulo integrati

 

L’agevolazione spetta agli interventi effettuati da

  • persone fisiche al di fuori di attività di impresa o professioni;
  • condomìni (anche con unità immobiliari occupate da uffici o negozi);
  • Istituti autonomi Case Popolari;
  • Associazioni ONLUS iscritte nell’apposito registro;
  • Associazioni sportive Dilettantistiche (limitatamente ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

L’aspetto più innovativo e pregnante della norma è sicuramente, al di là della possibilità di detrazione della spesa nella misura indicata del 110% nel termine di 5 anni, è sicuramente la cessione del credito prevista dall’art.121 della legge 77/2020.

Il beneficiario potrà in sostanza scegliere se :

  • utilizzare la detrazione spettante in 5 rate annuali di pari importo (questo nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi);
  • optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori nei limiti ovviamente del corrispettivo dovuto;
  • optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione (l’impresa o le imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito di imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura.

Posto che l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, e quindi il bonus è già in vigore, mancano però ancora:

  • il decreto attuativo del MISE sulla congruità delle spese sostenute, una sorta di elenco che indica i “massimali specifici di costo” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (in attesa di quel provvedimento, si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni, ai listini delle Camere di commercio o, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato nelle diverse zone);
  • le modalità operative per accedere, in luogo della detrazione, all’opzione dello sconto in fattura e/o della cessione del credito d’imposta, opportunità che, insieme all’aliquota prevista del 110%, rappresenta il grosso appeal della nuova agevolazione fiscale sugli interventi di efficienza energetica e di consolidamento degli edifici in funzione anti sismica.

 

 

 

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