Il trattamento IVA delle somme erogate a titolo di indennizzo

Vi sono diversi casi in cui non è facile stabilire se le somme dovute a titolo di indennizzo nell’ambito di un rapporto contrattuale siano o meno da assoggettare ad IVA.

Di norma, la questione va risolta ricercando la reale volontà delle parti e verificando la sussistenza o meno del presupposto oggettivo di applicazione del tributo.

Di particolare interesse, per la questione in argomento, è il comma 1 dell’art. 3, che definisce quali prestazioni di servizi (rilevanti oggettivamente ai fini IVA) anche le “obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. Inoltre, va considerato che, a norma dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile le somme “dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente” (art. 15, c. 1, n. 1) nonché quelle “addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto” (art. 15, c. 2).

In estrema sintesi si può quindi dire che, in ragione della effettiva volontà delle parti, le somme dovute a un soggetto passivo di imposta a titolo di indennizzo:

  • rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA se concorrono a formare l’ammontare complessivo dei corrispettivi contrattualmente dovuti per una cessione di beni o per una prestazione di servizi (ivi compresi i corrispettivi dovuti per “obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”);
  • non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA se manca il presupposto oggettivo, quale sopra delineato, e, a maggior ragione, se trattasi di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del cessionario/committente ovvero del cedente/prestatore.