ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2019

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2019

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2019 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2019.

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce Y da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale.

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

CodiceDescrizione del beneCosto medio dell’anno o costo specificoUMQuantitàValore
……Merce Y……€. 12,50Kg.150€. 1.875,00
……Merce X……€. 6,50Mt.120€. 780,00
TOTALE€. 2.655,00

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 29.01.2019 – 100 unità di merce Y al prezzo di 15 euro l’una;

in data 26.04.2019 – 100 unità di merce Y al prezzo di 10 euro l’una;

In data 06.05.2019 si effettua una vendita di 50 unità di merce Y.

Determinazione del valore al 31.12.2019 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

       Merce Y scheda di movimenti dell’anno.

Data Quantità Prezzo unitario acquisto Prezzo totale
29/01 Acquisto +100 €. 15,00  €. 1.500,00
26/04 Acquisto +100 €. 10,00 €. 1.000,00
06/05 Vendita -50
31/12 150 €. 12,50 €. 1.875,00

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2019 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = €. 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno: 12,50 x 150 = €. 1.875,00

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2019

Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2019, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 10.01.2020 (la legge prevede il 12, ma nel 2020 cade di domenica quindi è meglio anticipare).

Si precisa inoltre, che l’assegno staccato a favore dei suddetti soggetti deve essere anche incassato dagli stessi entro il 10.01.2020.

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI

Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.

Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.

Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2019

I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2019 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.

E) – SUPER E IPERAMMORTAMENTO 2019

Gli investimenti agevolabili con il super e/o l’iperammortamento si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2019, o entro tale data ci dovrà essere l’accettazione dell’ordine con pagamento di un acconto del 20% (in questo caso gli investimenti dovranno concludersi entro il 30.06.2020 per il superammortamento ed entro il 31.12.2020 per l’iperammortamento).

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *