NOVITA’ PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI

Il D.L. 124/2019 ha introdotto dal 01.01.2020 importanti novità per il versamento delle ritenute per alcune tipologie di appalti/subappalti.

APPALTATORI E SUBAPPALTATORI INTERESSATI

Sono interessati dalla nuova disciplina i soggetti che devono svolgere:

  •  una o più opere e/o uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a €. 200.000,00 (duecentomila/00) caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo dei beni strumentali del committente.

APPALTATORI E SUBAPPALTATORI ESONERATI

Sono esonerati i soggetti che certificano al committente entro la fine del mese precedente alla scadenza del versamento delle ritenute di possedere contestualmente i seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver effettuato versamenti di imposte non inferiori al 10% dell’ammontare dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a €. 50.000,00.

ADEMPIMENTI PER APPALTATORI/SUBAPPALTATORI INTERESSATI

  1. L’appaltatore/subappaltatore versa le ritenute relative ai lavoratori, detti importi NON POSSONO ESSERE COMPENSATI CON CREDITI FISCALI;
  2. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza deve inviare al committente:
  • Le deleghe di versamento;
  • L’elenco nominativo, con codice fiscale, dei lavoratori impiegati nell’appalto/subappalto nel mese precedente;
  • Le ore lavorate da ciascun percipiente e la retribuzione corrisposta per l’opera svolta;
  • Il dettaglio delle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori con separata indicazione di quelle relativa alla prestazione affidata dal committente.

ADEMPIMENTI PER I COMMITTENTI

Il committente che non riceve entro i 5 giorni i documenti deve:

  • Sospendere il pagamento all’appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore o fino al valore delle ritenute comunicate e non versate;
  • Comunicare entro 90 giorni, all’Agenzia Entrate, l’omissione dell’appaltatore.
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *