Molti contratti di fornitura di servizi (ad esempio, quelli di energia, ma anche i bancari e i telefonici) consentono alle Imprese fornitrici di modificarne unilateralmente le clausole, comprese quelle relative al prezzo; in tali casi, basta comunicare la modifica ai clienti e questi, se non l’accettano, possono solo recedere dal contratto entro un breve termine, altrimenti restano vincolati alle nuove condizioni anche se peggiorative e, sostanzialmente, non volute.

Tale dinamica contrattuale è particolarmente svantaggiosa per gli utenti (che si vedono sostanzialmente “costretti” ad accettare modifiche per loro peggiorative)  e favorevole per le Imprese fornitrici (che tendono ad approfittarne soprattutto in periodi di crisi, per scaricare esclusivamente sugli utenti l’aumento dei costi).

Pertanto, l’art. 3 del cosiddetto Decreto-Legge Aiuti bis, entrato in vigore il 10 agosto 2022, ha stabilito il divieto di modificare unilateralmente il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, sia alle utenze domestiche che non domestiche, sospendendo fino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle clausole contrattuali che consentono tali modifiche nonché l’efficacia dei relativi preavvisi.

Ciononostante, molte Imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero,  a fronte dell’aumento dei costi delle materie prime, della produzione e dei trasporti conseguente alla nota situazione internazionale, hanno ritenuto di superare arbitrariamente l’ostacolo semplicemente:

  • comunicando agli utenti (è il caso di Iberdrola Italia S.r.l. e di E.ON Energia S.p.a.) la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, così sostanzialmente forzandoli ad accettare un nuovo contratto a condizioni economiche peggiori; oppure,
  • ritenendo impropriamente valide (è il caso di Dolomiti Energia S.p.a.) le modifiche unilaterali del prezzo di fornitura effettivamente applicate dopo l’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis, solo perché comunicate precedentemente; oppure
  • comunicando indebitamente alla clientela (è il caso di Iren S.p.a.) la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove e peggiorative condizioni di fornitura, sostituendo dunque le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche, appunto vietate dal Decreto Aiuti bis, con nuove comunicazioni sostanzialmente equivalenti.

A queste pratiche scorrette e illegittime, ha reagito la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che il 28 ottobre 2022 ha in sostanza condannato le suddette Imprese fornitrici (Iberdrola Italia S.r.l., E.ON Energia S.p.a. e Dolomiti Energia S.p.a.) a “ritornare” alle precedenti condizioni contrattuali.

Un procedimento da parte della stessa AGCM, inoltre, è attualmente in corso anche nei confronti di altre 25 Imprese fornitrici di gas e luce (in particolare: A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi), che verosimilmente riceveranno analoghe condanne.

Lo Studio Wise – Legal & Tax è a disposizione dei clienti che ritengano di avere subito illegittimamente l’aumento unilaterale delle tariffe di fornitura di gas ed energia elettrica per valutare la situazione ed eventuali iniziative per il recupero di quanto ingiustamente pagato.

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