Accolta la domanda di inibitoria dei messaggi pubblicitari ingannevoli presentata da Alcantara S.r.l nei confronti di Miko S.r.l., società produttrice di Dinamica®, microfibra made in Italy realizzata con una parte di poliestere riciclato.

Il Giudice adito ha riconosciuto i messaggi della resistente come pubblicità ingannevole in quanto potenzialmente idonei ad alterare apprezzabilmente le decisioni commerciali dei consumatori a cui si rivolgono, ossia in grado di far adottare a questi ultimi un comportamento che senza di essi non avrebbero assunto.

Nel caso in esame il Giudice constata che i messaggi commerciali denunciati dal ricorrente peccano di eccessiva genericità e che indubbiamente possono configurare una pratica di “Greenwashing” poiché ingenerano nei consumatori un’immagine “green” dell’azienda, senza mostrare effettivamente quali siano le politiche aziendali volte ad un maggior rispetto dell’ambiente o come venga ridotto l’impatto ambientale della produzione e commercializzazione dei loro tessuti che, tra l’altro, sono di derivazione petrolifera. In ragione di tale derivazione, a differenza di quanto dichiarato nella campagna pubblicitaria dell’azienda, appare impossibile che possa trattarsi di prodotti composti da fibre naturali.

La resistente, d’altro canto, non è stata in grado di dimostrare né l’effettiva possibilità di riciclare il 100% del tessuto al termine del ciclo di utilizzo né l’utilizzo di coloranti naturali né tanto meno le riduzioni di energia e di emissioni di CO2, messaggi che affermava nelle proprie campagne pubblicitarie, oneri che incombono sull’inserzionista.

Il Tribunale, dunque, ha ritenuto opportuno disporre l’inibizione della diffusione dei messaggi pubblicitari della resistente ritenendoli ingannevoli, così come ogni altra informazione non verificabile sulla riciclabilità dei materiali, in qualsiasi forma e contesto anche a mezzo internet, fissando, inoltre, una penalità per il mancato adempimento dell’ordine o per l’eventuale ritardo, disponendo la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito internet della resistente per 60 gg consecutivi, oltre che condannando la resistente alle spese ed onorari.

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