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ENTRO IL 16
ENTRO IL 22
ENTRO IL 25
ENTRO IL 31 LUGLIO
Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di luglio 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=07-2019).
Trascorso il periodo “transitorio” di operatività stanno per entrare in vigore le regole a regime.
1 – TERMINE PERIODO DI MORATORIA
Con le seguenti tempistiche terminerà il cosiddetto periodo di “moratoria”, ovvero il periodo di sospensione del regime sanzionatorio.
Eventuali ritardi e/o irregolarità nell’emissione e nella trasmissione delle fatture saranno d’ora in poi sanzionati (*):
per i contribuenti TRIMESTRALI la decorrenza sarà dal 01 LUGLIO 2019
per i contribuenti MENSILI la decorrenza sarà dal 01 OTTOBRE 2019
(*) – In caso di ritardata emissione della fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione sarà dal 90% al 180% dell’IVA (art. 6 D.Lgs. 471/1997)
A partire da questa data dunque dovranno essere rispettate le nuove regole:
2 – FATTURE IMMEDIATE
La fattura immediata è emessa entro DIECI GIORNI dall’effettuazione dell’operazione.
Le fatture in formato xml dovranno:
la data di effettuazione dell’operazione ovvero “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo”;
Esempio:
3 – FATTURE DIFFERITE
Per:
effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
Per questo tipo di documento, quindi, non ci sono novità rispetto alle vigenti regole, tuttavia l’agenzia delle entrate con la circolare n. 14/2019 ha fornito delle indicazioni in merito a quale dato riportare nel campo “Data” nella sezione “Dati generali” del file, specificando che in questo campo va riportata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento (non l’ultimo giorno del mese).
La generazione e l’invio della stessa allo SDI potrà avvenire in un qualsiasi giorno intercorrente tra l’ 1 ed il 15 del mese successivo.
ENTRO IL 10
ENTRO IL 16
ENTRO IL 23
ENTRO IL 26
ENTRO IL 30
Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di aprile 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=04-2019).
ENTRO IL 7
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO:
Il D.L. 119/2018 ha introdotto l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi:
DEFINIZIONE DI VOLUME D’AFFARI PER VERIFICA DELL’OBBLIGO
Il volume d’affari di riferimento del 2018 è quello complessivo dell’anno e non solo quello realizzato con i corrispettivi.
“REGISTRATORE TELEMATICO” O “STRUMENTI DI PROSSIMA INDIVIDUAZIONE”
L’invio telematico dei corrispettivi presuppone la dotazione:
INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI
I corrispettivi telematici devono essere inviati in formato XML. In caso di scarto deve essere trasmesso nuovamente il file corretto al sistema di interscambio entro 5 giorni.
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Dopo l’invio dei corrispettivi telematici è necessario procedere alla conservazione sostitutiva del file XML trasmesso.
CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO/ADEGUAMENTO REGISTRATORE DI CASSA
E’stato istituito un credito d’imposta pari al 50% del costo per l’acquisto del nuovo registratore di cassa o per l’adattamento di quello esistente.
Il credito di imposta viene concesso fino a un massimo di €. 250,00 per l’acquisto e fino a un massimo di €.50,00 per l’adattamento e si potrà usare successivamente alla registrazione della fattura di acquisto.
SANZIONI
In caso di omessa o ritardata comunicazione o di invio di dati non corretti è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di €. 250 a un massimo di €. 2.000.
ENTRO IL 18 • IVA / liquidazione gennaio 2019 e 4^ trimestre 2018 solo trimestrali speciali• RITENUTE D’ACCONTO / gennaio 2019• Contributi INPS dipendenit e collaboratori / gennaio 2019• Contributi INPS commercianti e artigiani / 4^ rata 2018
ENTRO IL 20• Contributi ENASARCO / 4^ trimestre 2018
ENTRO IL 25• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi / gennaio 2019• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge / gennaio 2019
ENTRO IL 28• IVA / invio telematico Comunicazione liquidazioni periodiche IVA / 4^ trimestre 2018• IVA / invio telematico delle Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2018• IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di gennaio, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale. |
Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di febbraio 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data–(http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=02-2019). |
Dall’anno in corso l’IMPOSTA di BOLLO sulle fatture di vendita elettroniche “FEB2B” deve essere versata in modo virtuale (ex D.M. del 28.12.2018).
Il versamento avverrà in uniche soluzioni trimestrali con le seguenti scadenze:
1^ trimestre | Entro il 20 APRILE |
2^ trimestre | Entro il 20 LUGLIO |
3^ trimestre | Entro il 20 OTTOBRE |
4^ trimestre | Entro il 20 GENNAIO |
A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il SdI riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto IVA.
Il pagamento dell’imposta potrà avvenire alternativamente:
tramite lo specifico servizio presente nella predetta area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con addebito sul conto corrente bancario; |
tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
|
Sulle fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, va riportata la seguente specifica annotazione:
“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. DEL 28.12.2018”
Detta dicitura andrà compilata nel campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE
Ricordiamo infine che, per coloro che non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica (soggetti minimi, forfettari) e per coloro che non possono emettere le fatture elettroniche, perché tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, l’imposta di bollo va assolta in modo cartaceo, mediante apposizione fisica della marca, che dovrà avere data non successiva alla data della fattura.
1) Aumento del contributo previdenziale dal 2019
L’aliquota per il calcolo del contributo previdenziale ENASARCO per gli agenti di commercio persone fisiche e per gli agenti società di persone per le provvigioni maturate dal 2019 diventa del 16,50%:
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2019 | |
ALIQUOTA | 16,50% |
– Di cui quota agente | 8,25% |
– Di cui quota mandante | 8,25% |
2) Contributo assistenziale dal 2019 per gli agenti operanti in forma di società di capitali
Il contributo assistenziale per gli agenti operanti in forma di società di capitali per le provvigioni maturate dal 2019 è rimasto invariato dall’anno precedente ed è del 4%
CONTRIBUTO ASSISTENZIALE 2019 | |
ALIQUOTA | 4% |
– Di cui quota agente | 1% |
– Di cui quota mandante | 3% |
ENTRO IL 12 • AMMINISTRATORI-COLLABORATORI/ termine ultimo per il pagamento dei compensi relativi all’anno 2018
ENTRO IL 16• IVA / liquidazione dicembre 2018• RITENUTE D’ACCONTO / dicembre 2018• Contributi INPS dipendenti e collaboratori / dicembre 2018
ENTRO IL 21• CONAI: dichiarazione annuale e relativo pagamento del contributo per gli importatori di imballaggi immessi nel territorio nazionale nel 2018
ENTRO IL 25• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi / dicembre 2018 e 4^ trimestre 2018• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge / dicembre 2018 e 4^ trimestre 2018
ENTRO IL 31• INAIL pagamento premio assicurazione casalinghe• LIBRI CONTABILI / aggiornamento, stampa e/o conservazione elettronica del libro giornale, libro inventari, registri IVA e schede contabili anno 2017
Ricordiamo inoltre che i locali aperti al pubblico (negozi, bar e trattorie), nei quali si ascolta radio, televisione o musica in generale, devono pagare il canone di abbonamento RAI e i diritti SIAE. |
Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di gennaio 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data–(http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=01-2019 ). |