Inefficacia del trasferimento d’azienda familiare a terzi: attenzione al diritto di prelazione del familiare compartecipe

L’istituto dell’impresa familiare, disciplinato all’art. 230 bis c.c., viene introdotto con la riforma del diritto di famiglia per tutelare la posizione di coloro che, legati da vincoli di parentela o di affinità con l’imprenditore, prestano la loro attività lavorativa a favore dell’impresa.

Il comma 5 del suddetto articolo, riconosce ai partecipanti all’impresa familiare il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria e di trasferimento d’azienda, ossia il diritto di essere preferito ad altri a pari condizioni.

Proprio pochi giorni fa, in virtù di ciò, la Corte di Cassazione con sentenza n. 10147 del 2017 ha dichiarato l’inefficacia del trasferimento verso terzi dell’impresa familiare, in cui uno dei figli – collaboratore da 15 anni al lavoro familiare – non era stato messo nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, consentendo al figlio estromesso, di esercitare il diritto al riscatto dell’azienda nei confronti dei cessionari ex articolo 732 c.c. Continua a leggere

Scadenze fiscali febbraio 2017

ENTRO IL 16          

  • IVA / liquidazione gennaio 2017 e 4^ trimestre 2016 solo trimestrali speciali
  • RITENUTE D’ACCONTO / gennaio 2017
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / gennaio 2017
  • Contributi INPS commercianti e artigiani / 4^ rata 2016
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NUOVI SCHEMI DI BILANCIO

Il D.Lgs. 139/2015 ha apportato una serie di modifiche agli schemi di bilancio che interesseranno, come prima applicazione, i bilanci d’esercizio riferiti al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016.

Con riferimento allo STATO PATRIMONIALE, le novità sono così sintetizzabili:

  • IMPRESE SORELLE: sono state inserite nuove voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  • COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA’: la voce è stata rinominata, ora sono presenti solo “COSTI DI SVILUPPO”;
  • AZIONI PROPRIE: è stata eliminata la corrispondente voce di bilancio, ora sono indicate nell’apposita riserva negativa di Patrimonio Netto;
  • STRUMENTI DERIVATI: sono state introdotte voci destinate alla contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati;
  • RATEI E RISCONTI: è stato eliminato l’obbligo di indicare separatamente gli aggi e i disaggi su prestiti;
  • CONTI D’ORDINE: i conti d’ordine sono stati eliminati; viene però ampliata l’informativa da fornire in Nota integrativa.

Di seguito si espone lo schema dello STATO PATRIMONIALE aggiornato:

 

Con riferimento al CONTO ECONOMICO, le novità sono così sintetizzabili:

  • COMPONENTI STRAORDINARI: sono state eliminate le voci “Proventi ed Oneri straordinari”; in nota integrativa devono essere fornite le informazioni relative agli importi ed alla natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza straordinari;
  • IMPRESE SORELLE: sono state inserite nuove voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  • DERIVATI: sono state inserite nuove voci per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati.

Di seguito si espone lo schema del CONTO ECONOMICO aggiornato:

 

ALIQUOTE ENASARCO 2017

1) Aumento del contributo previdenziale dal 2017.

Con il nuovo regolamento ENASARCO l’aliquota per il calcolo del contributo previdenziale per gli agenti di commercio persone fisiche e per gli agenti società di persone per le provvigioni maturate dal 2017 diventa del 15,55%:

  • Di cui 7,775% a carico agente e 7,775% a carico della mandante.

2) Contributo assistenziale dal 2017 per gli agenti operanti in forma di società di capitali.

Il contributo assistenziale per gli agenti operanti in forma di società di capitali per le provvigioni maturate dal 2017 è rimasto invariato dall’anno precedente ed è del 4%:

  • Di cui 1% a carico agente e 3% a carico della mandante.

Concorrenza sleale: divulgazione di informazioni sfavorevoli per un’azienda concorrente

La Suprema Corte, con una recente sentenza (Cass. Civ., sez. I, 22042/2016), ha nuovamente analizzato il delicato argomento della concorrenza sleale.

L’articolo di riferimento per lo studio della fattispecie in oggetto è il 2598 del Codice Civile, per cui “compie atti di concorrenza sleali chiunque: (omissis) 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. Continua a leggere

Novità fiscali del collegato alla finanziaria e legge finanziaria 2017

Qui di seguito vengono sintetizzate le principali novità di carattere fiscale introdotte dalla normativa in oggetto.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE OPERAZIONI IVA – art. 4, comma 1

Dal 2017 è stato introdotto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali, note di variazione.

 

Contenuto della comunicazione :la comunicazione in forma analitica deve contenere per ogni operazione:

  • Dati identificativi dei soggetti;
  • Data e numero fattura;
  • Base imponibile, aliquota applicata e imposta;
  • Tipologia dell’operazione.

 

Invio della comunicazione: l’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con l’eccezione del secondo trimestre, la cui comunicazione va effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

 

Solo per il 2017, la scadenza della comunicazione relativa ai primi due trimestri è stabilita al 25 luglio 2017.

 

Sanzioni: Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, è stata prevista la sanzione amministrativa di € 2 per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura ed entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà ed entro il limite massimo di € 500 per ciascun trimestre, se la trasmissione o la correzione avviene entro 15 giorni successivi alla scadenza.

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Adempimenti per la chiusura dell’esercizio 2016

A) VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2016

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2016 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’ indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2016.

 

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

  1. il codice del bene/prodotto;
  2. la descrizione;
  3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).                                                                                             I criteri consigliati dallo studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo  del costo medio ponderato della merce X da indicare nel dettaglio delle rimanenze.
  4. l’unità di misura;
  5. le quantità in rimanenza;
  6. il valore totale.

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

Codice

 Descrizione del  bene

 Costo medio dell’anno o costo specifico

UM

 Quantità

Valore

……Merce Y…..€. 22,50Kg.50€.1.125,00
…..Merce X…..€. 12,50Mt.150€.1.875,00
TOTALE   .3.000,00

 

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 5/02/2016 – 100 unità di merce X al prezzo di 15 euro l’una;

in data 15/03/2016 – 100 unità di merce X al prezzo di 10 euro l’una;

In data 20/03/2016 si effettua una vendita di 50 unità di merce X.

 

Determinazione del valore al 31.12.2016 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

       Merce X scheda di movimenti dell’anno.

DataQuantitàPrezzo unitario acquistoPrezzo totale
05/02Acquisto +10015 euro+ 1.500
15/03Acquisto +10010 euro+ 1.000
20/03Vendita -50
31/12150 12,50 euro1.875

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2016 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno. 12,50 x 150 = 1.875 Continua a leggere

Omaggi natalizi a clienti e dipendenti

OMAGGI A CLIENTI (PER LE IMPRESE)

  1. A) Omaggio a clienti di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Trattamento ai fini IVA

Per la detraibilità ai fini dell’Iva il trattamento fiscale è diverso a seconda del costo dei beni:

  • IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad Euro 50,00;
  • IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad Euro 50,00.

 

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT ( con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

 

CESTE NATALIZIE A CLIENTI: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore inferiore a Euro 50,00 l’iva è detraibile,
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a Euro 50,00 l’iva è indetraibile.

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