ETICHETTATURA ALIMENTI: IN VIGORE IL DECRETO CHE STABILISCE LE SANZIONI
Il 9 maggio 2018 è entrato in applicazione il decreto legislativo n. 231/17, che introduce in Italia il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla etichettatura e le informazioni sugli alimenti ai consumatori.
In sintesi, il decreto stabilisce le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi informativi riguardanti, tra le altre:
- le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (artt.5-7)
- la denominazione dell’alimento (art. 8)
- l’elenco degli ingredienti (art. 9)
- i requisiti nell’indicazione degli allergeni (art. 10)
- l’indicazione quantitativa degli ingredienti e l’indicazione della quantità netta (art. 11)
- il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12)
- il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13)
- le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).
Le sanzioni introdotte hanno natura amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 500 a un massimo di € 40.000 in relazione alla gravità degli illeciti, e sono applicate “salvo che il fatto costituisca reato” (ovvero salve le sanzioni penali di cui agli articoli 515 e 517 del codice penale: frode in commercio e di minaccia per la salute pubblica).
L’autorità amministrativa competente in materia sanzionatoria sarà il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i controlli sono demandati anche alla autorità sanitaria.
In fase transitoria, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018 che risultino non conformi al decreto 231/2017 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
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