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Il Biotestamento

Aprile 6, 2018/0 Commenti/in Area Legale, News, Persone e Famiglia/da webmaster

La legge n. 219/2017 sul fine vita è entrata in vigore il 31/01/18. Ha stabilito che, nel rispetto del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Il consenso informato. È stato riconosciuto che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata sulla diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché delle possibili conseguenze del rifiuto dell’accertamento o del trattamento suggerito. In tal modo viene valorizzata e promossa la relazione di fiducia tra medico e paziente.

La legge chiarisce che il paziente può, altresì, rifiutarsi di ricevere informazioni o di indicare un familiare o una persona di fiducia che riceva tali informazioni ed esprima il consenso in sua vece. Consenso, rifiuto, rinuncia ad avere informazioni o indicazione di persona di fiducia sono effettuati in forma scritta o attraverso videoregistrazioni e annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Le disposizioni anticipate di trattamento. La legge sul fine vita stabilisce espressamente che in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la persona può, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare allo stesso. Sarà, in tal caso, esente da responsabilità civile o penale.

Le Dat, tuttavia, possono essere disattese dal medico in accordo con il fiduciario qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 ricorrendo al giudice tutelare su ricorso della persona interessata, dei soggetti di cui agli articoli 406 e ss. c.c. o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

La pianificazione delle cure. Rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico.

Il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi a tali disposizioni qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

La pianificazione delle cure può sempre essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

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