• Che cos’è il contratto di convivenza
• Chi lo può stipulare
• Qual è il suo contenuto
• La forma
• Cessione del contratto di convivenza
Che cos’è il contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è un accordo attraverso il quale una coppia di fatto può regolare i propri rapporti patrimoniali e personali, anche in vista del venir meno della convivenza o della scomparsa prematura di uno dei due conviventi.
Chi lo può stipulare
Affinché vi sia la possibilità di stipulare tale contratto, è necessario che i due soggetti, dello stesso sesso o di sesso diverso, siano entrambi maggiorenni, convivano, e non siano vincolati da rapporti di affinità, adozione, matrimonio, unione civile.
Qual è il suo contenuto
Attraverso il contratto di convivenza, i conviventi hanno la possibilità di scegliere di regolare i propri rapporti patrimoniali scegliendo il regime che ritengono più adeguato alla loro vita di coppia. La scelta può ricadere tra: il regime della comunione legale dei beni per i coniugi, disciplinata agli artt. 177 ss c.c., il regime della separazione legale, oppure optare per la comunione convenzionale.
Oltre a ciò, è possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali riguardanti le modalità di partecipazione alle spese comuni, le modalità di uso della casa in cui la coppia convive, ma anche definire i rapporti che si instaurano dopo la rottura della convivenza e regolare le disposizioni riguardanti la facoltà di assistenza reciproca nei casi di malattia psichica, fisica o in caso di amministrazione di sostegno.
La forma
Ai sensi del comma 51 della Legge Cirinnà, il contratto di convivenza dev’essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta “con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”, ed entro i successivi dieci giorni è necessario trasmettere copia di tale atto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Ciò permette di accertare se tra i due soggetti esista una convivenza di fatto e se, attraverso tale contratto vi sia un’apposita disciplina dei rapporti patrimoniali.
Cessione del contratto di convivenza
Con riferimento alle disposizioni che concernono la disciplina dei contratti in generale, il contratto di convivenza può venire meno nel caso di:
– accordo tra le parti, come ad esempio può essere il venire meno del rapporto di convivenza;
– recesso da parte di uno dei due conviventi;
– matrimonio o unione civile tra i conviventi, o con una persona diversa dal convivente;
– morte di uno dei due contraenti.
La risoluzione deve essere registrata all’anagrafe e annotata nel certificato del contratto di convivenza.
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