IMPOSTA DI BOLLO E OBBLIGO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI
Dal 01.01.2024 entra in vigore l’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA per tutti i soggetti forfettari che si avvalgono della L. 190/2014, a prescindere dalle somme percepite nell’ambito dell’attività professionale.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO ELETTRONICO E PAGATA TRIMESTRALMENTE
L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va eseguito in modalità elettronica e il versamento dell’imposta deve avvenire trimestralmente con mod. F24.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI
I contribuenti forfettari sono tenuti alla conservazione digitale elettronica decennale dei documenti fiscali e quindi, non solo delle fatture elettroniche emesse, ma anche di quelle ricevute.
ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELL’AGENZIA ENTRATE
I contribuenti forfettari possono aderire al servizio di conservazione elettronica gratuito delle fatture elettroniche emesse e ricevute messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
Il processo di conservazione si applica automaticamente alle fatture emesse o ricevute DOPO l’adesione al servizio.
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