IMPOSTA DI BOLLO E OBBLIGO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI

Dal 01.01.2024 entra in vigore l’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA per tutti i soggetti forfettari che si avvalgono della L. 190/2014, a prescindere dalle somme percepite nell’ambito dell’attività professionale.

 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO ELETTRONICO E PAGATA TRIMESTRALMENTE

L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va eseguito in modalità elettronica e il versamento dell’imposta deve avvenire trimestralmente con mod. F24.

 

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI

I contribuenti forfettari sono tenuti alla conservazione digitale elettronica decennale dei documenti fiscali e quindi, non solo delle fatture elettroniche emesse, ma anche di quelle ricevute.

 

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELL’AGENZIA ENTRATE

I contribuenti forfettari possono aderire al servizio di conservazione elettronica gratuito delle fatture elettroniche emesse e ricevute messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

Il processo di conservazione si applica automaticamente alle fatture emesse o ricevute DOPO l’adesione al servizio.

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