La responsabilità ospedaliera per l’inserimento tardivo nella lista trapianti
Lo studio legale ha ottenuto il risarcimento dei danni (euro 60.000,00) subiti da una donna di 43 anni a cui era stata diagnosticata una leucemia degenerativa cronica. Il reparto ospedaliero di Oncologia ed Ematologia in cui era ricoverata le aveva garantito l’inserimento immediato nella lista trapianti di midollo auspicandosi altresì di trovare nel più breve tempo possibile un donatore con lei compatibile. Solo grazie ad un successivo consulto in una struttura privata, però, venne reso noto alla famiglia l’assoluta inesistenza del nominativo nella predetta lista. Lo studio legale si è pertanto occupato di ottenere un giusto risarcimento del danno per il marito e per la figlia della donna che, a causa di tale negligenza, hanno visto la propria cara perdere la vita.
Il caso
Nel novembre 2007 una giovane donna e madre veniva ricoverata presso l’ospedale di N. dove le veniva diagnosticata la Leucemia degenerativa cronica. Durante il ricovero le veniva imposto un immediato ciclo chemioterapico nonché, ove possibile, un trapianto allogenico di midollo. Dopo un mese, il Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Oncologica dell’ospedale di N. informò la paziente dell’inserimento della stessa nel registro MUD per trapianto allogenico di midollo.
Nell’agosto 2008 la donna si rivolgeva, per un secondo consulto, alla Fondazione I. dove venne informata che, diversamente da quello che le era stato prospettato, non era stata inserita in alcuna lista: fu quindi premura della Fondazione, nel mese di settembre, attivare la ricerca di cellule staminali compatibili con la paziente.
Tuttavia, a causa del male incurabile, la donna morì il 29.04.2009 all’età di 43 anni.
L’intervento dello studio Wise
Il marito, a seguito della triste vicenda, si rivolgeva allo studio legale affinché fossero soddisfatte le sue pretese risarcitorie (nonché quelle della figlia minorenne), per la negligente omissione dell’Azienda Ospedaliera colpevole di aver determinato otto mesi di ritardo nell’inserimento della paziente nella lista nazionale trapianti.
Veniva così richiesta una perizia medico legale, effettuata con l’ausilio di specialisti nel settore ematologo oncologico, dalla quale emergeva che solo un trapianto allogenico di midollo osseo avrebbe potuto aumentare le chance terapeutiche della paziente, sebbene il suo stato di salute fosse comunque compromesso.
Alla luce di quanto detto e del fatto che i tempi medi per reperire un donatore compatibile di midollo osseo oscillano statisticamente tra un minimo di 35 giorni fino ad un massimo di 6 anni, la cartella clinica della paziente venne attentamente vagliata e ne derivò che il ritardo con cui la paziente venne inserita nelle liste trapianti fu una mera concausa dell’evento morte e non ragione esclusiva, unica e determinante del decesso della paziente.
La definizione stragiudiziale della vertenza
A seguito di una trattativa stragiudiziale serrata da parte dello studio legale, la compagnia assicuratrice del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia, pur disconoscendo qualsiasi tipo di responsabilità nell’operato della struttura ospedaliera, pro bono pacis presentò offerta transattiva per un importo complessivo pari ad euro 60.000,00, di cui 25.000,00 per la figlia minorenne della donna.
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