NUOVI LIMITI ALLE DETRAZIONI PER ONERI

L’approvazione definitiva della Finanziaria 2025 (Legge n. 207/2024) ha confermato l’introduzione del nuovo art. 16-ter TUIR, che prevede nuovi limiti alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000.

Il limite è variabile in funzione all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico ed è così determinato:

(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell’anno.

Limporto base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure:

         

Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo dal 1.01.2025 al raggiungimento del limite massimo NON saranno più detraibili:

  • le spese universitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. e, TUIR;
  • le spese di istruzione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR;
  • le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR;
  • le spese per attività sportive dei ragazzi, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. i-quinquies), TUIR;
  • le spese funebri, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. d), TUIR;
  • le spese veterinarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c-ter), TUIR;
  • gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti dal 1.01.2025;
  • i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati dal 1.01.2025. Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo;
  • le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute dal 1.01.2025.

 

Diversamente, è confermato che le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR non concorrono mai all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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