LA PROVA DELL’ESPORTAZIONE DI BENI: MRN E VISTO ELETTRONICO (Ivisto)

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 633/1972, costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili IVA:

– lettera a): “le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante il trasporto o la spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea  a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento ad altri beni …”;

– lettera b): “le cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto …”;

In linea di principio, in tutti i casi di cessione all’esportazione, e quindi, per beneficiare della NON imponibilità IVA, il cedente nazionale deve dimostrare l’avvenuta fuoriuscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione Europea;  deve quindi reperire la documentazione probatoria dell’avvenuta esportazione.

In particolare, fino al 2 dicembre 2024, per le esportazioni di beni (art. 8 comma 1 – lettera a e b), il cedente nazionale aveva a disposizione il “visto uscire” costituito dall’MRN (Movement Reference Number) ovvero il codice identificativo dell’esportazione ottenuto interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane, AIDA, in tempo reale, con accesso libero.

A far data dal 2 dicembre 2024, con l’obiettivo di completare l’informatizzazione delle operazioni di esportazione e di transito, da raggiungere attraverso la reingegnerizzazione delle dogane, sono stati introdotti nuovi processi doganali tra i quali anche l’accesso al “cassetto doganale” tramite SPID, CNS o CIE per ottenere le prove di avvenuta esportazione.

Pertanto, il cedente, non più solo il dichiarante, che è colui che cura la spedizione ed il trasporto dei beni (spedizioniere), potrà scaricare direttamente i documenti di esito delle operazioni di esportazione in formato elettronico, richiedendo ed ottenendo l’Ivisto ( visto elettronico),  previa richiesta di abilitazione sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) – “Gestione Documenti – Dichiarazioni Doganali” con accesso tramite SPID, CNS o CIE (https://www.adm.gov.it/portale/modalita-di-accesso-ai-servizi).

In sostanza, la differenza tra le due modalità si pone in termini di certezza, in quanto il cedente nazionale, nel proprio “cassetto doganale” sul portale ADM, troverà soltanto i visti elettronici riferiti alle dichiarazioni doganali di esportazione effettuate in nome e per conto proprio.

Il visto elettronico (Ivisto) infatti,  permette al cedente nazionale, munito dell’MRN, di verificare la regolare e tempestiva uscita dei beni dal territorio comunitario ma anche di scongiurare qualsiasi rischio di errore in quanto è relativo alle operazioni di esportazione legate esclusivamente alla partita IVA del cedente.

Poichè la normativa richiede mezzi di prova incontrovertibili e certi, e l’assenza di documentazione probatoria non può essere addebitata né agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, né ad eventuali terzi (es. spedizioniere), è onere esclusivo del cedente nazionale attivarsi tempestivamente e con la diligenza prevista per acquisire e conservare le prove del caso.

Segnaliamo infine, che, nelle ipotesi di assenza di documentazione probatoria, è riservata al cedente nazionale la facoltà di attivarsi anche con gli uffici doganali, al fine di richiedere e sollecitare le informazioni circa lo stato della propria esportazione.

La procedura sopra delineata è la medesima di quella individuata per l’import, ove è previsto che l’operatore  ottenga la dichiarazione doganale di importazione (prospetto contabile, di sintesi e di svincolo) attraverso l’accesso al proprio “cassetto doganale” presente nella propria area riservata sul PUDM (Portale Unico Dogane e Monopoli).

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