È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui scatta il termine di 60 giorni per l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati. Il termine decorre dalla data di pubblicazione di questo decreto in Gazzetta Ufficiale e termina, pertanto, il giorno 11 dicembre 2023.

  1. Cos’è il registro dei titolari effettivi

In linea con gli standard internazionali e con le disposizioni comunitarie, nell’ordinamento italiano sono state introdotte disposizioni tese a rafforzare la trasparenza della titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, attraverso la creazione di un sistema centralizzato di registrazione dei titolari effettivi in apposite sezioni del Registro delle imprese.

  1. Chi è il titolare effettivo

Il D. Lgs. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, individua sia il titolare effettivo come “la persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.”, sia, all’art. 20, i criteri di determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi da persone fisiche. In particolare, essi sono:

  • Coloro ai quali è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell’ente
  • Coloro ai quali è attribuito il controllo dell’ente
  • Criterio residuale.
  1. Quali dati è necessario comunicare

I dati da comunicare alla Camera di Commercio variano al variare della natura giuridica del destinatario, infatti:

  • Imprese con personalità giuridica (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a, soc. coop.) devono comunicare i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi e la quota di partecipazione al capitale sociale. Se il ruolo di titolare effettivo non deriva dalla partecipazione al capitale sociale, bisogna indicare in che modo viene esercitato il controllo ovvero, in ultimo, quali sono i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione che il titolare effettivo esercita.
  • Persone giuridiche private (fondazioni e associazioni) devono comunicare i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi, il codice fiscale, la denominazione dell’ente, la sede legale e la sede amministrativa, l’indirizzo Pec.
  • Trust e istituti giuridici affini devono comunicare i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi, il codice fiscale, la denominazione, la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione.
  • Tutti i soggetti, inoltre, devono comunicare alla Camera di Commercio eventuali circostanze eccezionali che, in base alle norme, consentono di escludere l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, un indirizzo di posta elettronica dove ricevere le comunicazioni previste dalla legge a chi assume la qualità di controinteressato; una dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste in caso di dichiarazioni o atti falsi.
  1. Modalità di comunicazione

I dati relativi ai titolari effettivi devono essere resi solo in modalità telematica mediante autodichiarazione usando il modello di comunicazione unica. Devono, pertanto, effettuare tale comunicazione solo i titolari effettivi, come individuati dalla normativa di cui supra, e non altri soggetti (es. commercialisti, avvocati, etc.).

  • Gli obbligati ad effettuare la comunicazione
  • Amministratori di imprese con personalità giuridica
  • Fondatore o soggetti che hanno la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private
  • Fiduciario di trust o istituti giuridici affini
  1. Sanzioni

In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo entro i termini, ai sensi dell’art. 2630 c.c., è prevista una sanzione amministrativa che può variare da 103,00 euro a 1.032,00.

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