REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI (RENTRI)
Il D.M. del 4 aprile 2023, n. 59, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha introdotto il regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, denominato brevemente RENTRI.
Il nuovo sistema ha preso il posto del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali) istituito nel 2010, ma mai entrato effettivamente in funzione; il SISTRI è stato infatti definitivamente soppresso il 1.1. 2019.
OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per tutti i soggetti ad oggi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti ed obbligati alla compilazione dei formulari dei rifiuti.
Si precisa che dovranno essere fatte tante iscrizioni quante sono le unità locali interessate dall’obbligo.
Inoltre, i soggetti obbligati, dovranno procedere all’iscrizione al RENTRI entro scadenze diverse, in relazione alla tipologia di attività svolta ed al numero di dipendenti occupati come meglio sotto specificato.
OBBLIGO DI TENUTA DEL NUOVO REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E DEL FIR DAL 13.02.2025
Indipendentemente dalla gradualità dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, a far data dal 13.02.2025, i soggetti obbligati di cui sopra dovranno tenere il “nuovo” registro cronologico di carico e scarico nonché i “nuovi” formulari di identificazione del rifiuto (FIR), secondo i modelli previsti dal D.M. 59/2023, secondo le seguenti modalità:
- Obbligati all’iscrizione al RENTRI entro il 02.2025: per questi soggetti la tenuta del “nuovo” registro di carico e scarico e la vidimazione dei “nuovi” formulari dei rifiuti andrà effettuata esclusivamente in modalità digitale tramite il portale RENTRI;
- Obbligati all’iscrizione al RENTRI successivamente al 02.2025: questi soggetti dovranno tenere il “nuovo” registro di carico e scarico dei rifiuti con modalità cartacea previa vidimazione dello stesso presso la Camera di Commercio. I “nuovi” formulari di identificazione del rifiuto (FIR), dovranno essere vidimati digitalmente, prima del loro utilizzo, attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI: https://www.rentri.gov.it/it, previa registrazione all’area riservata con autenticazione tramite SPID, CIE e CNS.
In ogni caso successivamente all’iscrizione al RENTRI la modalità di tenuta del registro e la vidimazione dei “FIR” sarà esclusivamente digitale.
SCADENZE PROGRESSIVE PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI E PER I RELATIVI ADEMPIMENTI
L’iscrizione al RENTRI deve avvenire progressivamente, in relazione alla tipologia di attività svolta e al numero di dipendenti. Pertanto:
Entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi:
- Impianti di trattamento dei rifiuti;
- Trasportatori di rifiuti;
- Commercianti/intermediari di rifiuti;
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di 50 dipendenti.
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 dovranno iscriversi:
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di 10 dipendenti.
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 dovranno iscriversi:
- Le restanti imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12 comma 1 DM 59/2023.
I movimenti annotati nel registro cronologico di carico e scarico andranno trasmessi digitalmente, per ogni unità locale, con cadenza mensile, inserendo i dati del mese precedente.
COSTI DI ISCRIZIONE AL RENTRI
Al momento di iscrizione al RENTRI è previsto il pagamento dei diritti di segreteria nonché di un contributo annuale che varia in base alla tipologia di impresa e al numero di dipendenti. Successivamente, l’iscritto sarà tenuto a versare il contributo annuale entro il 30 aprile di ogni anno.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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