CESSIONI INTRACOMUNITARIE CON RESA INCOTERMS EX WORKS O FCA – NUOVO TERMINE DI 90 GIORNI
L’art. 2 del D.Lgs 87/2024 ha definito il nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cliente (ovvero con resa INCOTERMS: Ex Works o FCA).
In particolare, la novella stabilisce un termine di 90 (novanta) giorni dalla consegna del bene entro il quale lo stesso deve pervenire nello Stato di destinazione del cliente.
Quindi, qualora il bene non risulti pervenuto nello Stato del cliente entro il termine di 90 giorni dalla consegna il cedente, oltre a versare l’imposta dovuta, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% dell’IVA dovuta.
La sanzione non si applica, se nei 30 giorni successivi (e quindi complessivamente entro il termine di 120 giorni dalla consegna del bene), l’operazione viene regolarizzata mediante l’emissione di nota di debito al cliente contenente l’IVA ed eseguito conseguentemente il relativo versamento.
L’applicazione della nuova previsione normativa opera a partire dal 1° settembre 2024.
Pertanto, per i beni consegnati dal 01.09.2024 dovrà essere monitorato il termine dei 90 giorni entro il quale gli stessi dovranno pervenire nello Stato UE del cliente.
PROVA CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Con l’occasione desideriamo inoltre ricordare i documenti necessari per la prova delle cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 co.1 D.L. 331/1993) con trasporto o spedizione a cura del cliente (ovvero con resa INCOTERMS: Ex Works o FCA).
Le prove di cui infra permettono quindi di beneficiare della NON imponibilità dell’operazione e quindi di non avere contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria che possa riqualificare l’operazione come cessione imponibile IVA con conseguente richiesta di versamento dell’imposta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% dell’IVA dovuta.
Se il trasporto è effettuato a cura dell’acquirente, il venditore deve essere in possesso di:
Due prove del gruppo A o almeno 1 prova del seguente gruppo A e 1 del gruppo B
Prove del gruppo A:
A.1 – documento o lettera CMR firmato per avvenuta consegna;
A.2 – polizza di carico;
A.3 – fattura di trasporto aereo;
A.4 – fattura emessa dallo spedizioniere.
Prove del gruppo B:
B.1 – polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni;
B.2 – documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
B.3 – documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
B.4 – ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.
INOLTRE
C) La dichiarazione dell’acquirente, prevista dall’art. 45-bis Reg. UE 282/2011 (vedi modello in calce), che deve pervenire al venditore entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione.
La dichiarazione dell’acquirente deve certificare:
– che i beni sono stati spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto;
– che la merce è giunta nello stato membro di destinazione di beni.
La dichiarazione deve contenere tutti i seguenti elementi:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data ed il luogo di arrivo dei beni;
- in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!