Reverse Charge

Nuove ipotesi di applicazione del Reverse Charge

A decorrere dal 02.05.2016 (e fino al 31.12.2018) l’applicazione del reverse charge è estesa anche alle seguenti operazioni:

  • CESSIONI DI CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP

Con l’occasione riportiamo nella pagina seguente una tabella riepilogativa delle operazioni che risultano soggette al reverse charge.

Operazioni soggette a reverse charge ex Art. 17, comma 6, DPR 633/72DecorrenzaFino al
a)Prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lett. a-ter), comprese le prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore01.01.2007
a-bis)Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai nn. 8-bis) e 8-ter) dell’art. 10, c. 1, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione26.06.2012
a-ter)Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici01.01.2015
b)Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile01.04.201131.12.2018
c)Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop02.05.201131.12.2018
Cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazioni, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale01.04.201631.12.2018
d-bis)Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ex art. 12, Direttiva n. 2003/87/CE01.01.201531.12.2018
d-ter)Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica01.01.201531.12.2018
d-quater)Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a01.01.201531.12.2018

 

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