Lo Studio legale Wise, con l’Avv. Riccardo Rocca e l’Avv. Andrea Rinaldi, ha ottenuto dal Tribunale di Trieste la condanna di un’Azienda fornitrice di energia elettrica a rimborsare al cliente l’importo addebitatogli e riscosso in bolletta a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per i consumi degli anni 2009 e 2010.

In particolare, in accoglimento della domanda formulata nell’interesse di un’impresa della Provincia di Venezia operante nel settore della produzione, commercializzazione e distribuzione di accessori metallici per calzature e pelletterie, il Tribunale ha ritenuto che l’art. 6 del D.L. 511/98 e succ. modd. (rimasto in vigore fino al 31/03/2012 e che prevedeva a carico delle Imprese l’obbligo di pagamento di un’addizionale provinciale all’accisa dell’energia elettrica per qualsiasi uso effettuato in  locali  e luoghi diversi dalle abitazioni) sia illegittimo perché contrario alla normativa dell’Unione europea e pertanto debba essere disapplicato dai Giudici italiani, con conseguente diritto dell’Impresa contribuente ad essere rimborsata dell’imposta versata, quale riscossore, all’Azienda elettrica.

Più nello specifico, il Tribunale di Trieste, accogliendo integralmente l’impostazione dello Studio legale Wise, ha affermato che il diritto U.E. rilevante nel caso di specie, pur contenuto in una direttiva e non in un regolamento, trova ugualmente applicazione diretta anche nei rapporti tra privati, in virtù del principio secondo cui l’interpretazione del diritto euro-unitario fornita dalla Corte di Giustizia dell’U.E. è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno degli Stati membro e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di diritto interno con essa incompatibili.

Pertanto, il Tribunale ha concluso condannando l’Azienda fornitrice di energia elettrica a pagare all’Impresa già sua cliente la somma di euro 25.293,62 oltre agli interessi moratori e alle spese legali.

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