Con ordinanza del 07.11.2024 il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione lavoro, G.L. dr.ssa Elena Vezzosi, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della U.E., per valutare la compatibilità della normativa italiana sui rapporti di lavoro tramite agenzia interinale, specie il cosiddetto “staff leasing” ossia il contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, con quella euro-unionale, in particolare relativamente alla necessità del loro carattere temporaneo.
Detto rinvio alla Corte europea deriva da una causa promossa – con l’assistenza degli avvocati Enrico Varricchio e Riccardo Rocca e con la collaborazione dell’avv. Andrea Rinaldi, tutti dello Studio Wise Legal & Tax – da una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di lavoro interinale, che nel corso degli anni l’aveva più volte “inviata in missione” a tempo determinato, per brevi periodi ripetuti nel tempo, sempre presso la stessa azienda “utilizzatrice” e per lo svolgimento delle stesse mansioni, fino a che l’aveva addirittura “inviata” a tempo indeterminato, cioè senza che fosse stabilito il termine della “missione”, ancora alla medesima azienda “utilizzatrice” e con le medesime mansioni; dopo quasi quattro anni di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato presso la stessa azienda utilizzatrice, poi, la lavoratrice era stata convocata dalla direttrice del personale di quest’ultima, che le aveva comunicato verbalmente la fine della missione con efficacia immediata.
Pertanto, la lavoratrice impugnava questo che riteneva essere stato in sostanza un licenziamento illegittimo da parte dell’azienda utilizzatrice, da cui chiedeva dunque di essere reintegrata; a tal fine, ella chiedeva preliminarmente il riconoscimento del suo diritto a essere “stabilizzata” mediante la conversione dei plurimi contratti di lavoro mediante agenzia interinale in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell’azienda utilizzatrice stessa.
A sostegno delle sue domande, la lavoratrice sosteneva che il ripetuto e prolungato ricorso da parte dell’azienda utilizzatrice al lavoro interinale, tanto più dopo che la “missione” era diventata a tempo indeterminato, fosse abusivo e che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. 276/2003 ss.mm., che ciò consentiva, non fosse conforme alla Direttiva 2008/104/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia U.E. con la sentenza del 14.10.2020 nella causa C-681/18, la quale impone invece che il «lavoro tramite agenzia interinale» abbia «natura temporanea».
Di conseguenza, il processo in corso avanti al Tribunale di Reggio Emilia è stato sospeso, in attesa della decisione della Corte di Giustizia.
La questione, così riassunta, è nuova e di enorme rilevanza pratica, perché la decisione della Corte di Giustizia U.E. potrebbe mettere in crisi l’intero “sistema” del lavoro interinale.
Se, infatti, si sono avute anche di recente svariate sentenze di Giudici del merito (per tutte, v. App. Milano, Sez. lavoro, 20.3.2023, n. 162; Trib. Milano, Sez. lavoro, 16.1.2024, n. 90; Trib. Trieste, Sez. lavoro, 14.11.2023, n. 207; Trib. Milano, Sez. lavoro, 9.5.2023, n. 882) che, aderendo a un indirizzo della Suprema Corte (Cass., 11.10.2022, n. 29570; Cass., 21.7.2022, n. 22861), hanno statuito che la carenza del requisito della temporaneità della missione del lavoratore interinale comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice, in virtù del principio enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 14.10.20 nella causa C-681/18, tuttavia tali sentenze sono tutte relative a vicende in cui il lavoratore era stato assunto (a tempo determinato o indeterminato) dall’Agenzia di lavoro interinale e poi “inviato” ripetutamente, ma sempre a tempo determinato, alla medesima azienda utilizzatrice.
Al contrario, non risultano invece esservi mai state sentenze che si siano pronunciate nello stesso senso (né, comunque, la Corte di Giustizia U.E. era mai stata finora interessata della questione) relativamente all’ipotesi di lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di lavoro interinale e poi “inviato”, ugualmente a tempo indeterminato, all’azienda utilizzatrice (il che è, appunto, l’ipotesi del cosiddetto “staff leasing”).
Pertanto, qualora la Corte di Giustizia U.E. si pronunciasse accogliendo le tesi degli avvocati di Wise Legal & Tax (secondo cui, la citata Direttiva richiede sempre che il lavoro interinale abbia carattere temporaneo, non essendo possibile per l’azienda utilizzatrice ricorrere al lavoro interinale per sopperire a esigenze ordinarie e continuative, dunque a tempo indeterminato, ma solo per sopperire a esigenze temporanee), l’intera disciplina italiana del lavoro interinale risulterebbe di fatto scardinata.
Essa, infatti, consente generalmente e salve limitate eccezioni (art. 30 e seguenti D. Lgs. n. 81/2015) la somministrazione anche a tempo indeterminato di un lavoratore presso la stessa azienda utilizzatrice e, anzi, quest’ultima evenienza rappresenta uno schema ampiamente diffuso nella prassi (fors’anche il più diffuso, specie relativamente alle lavorazioni meno qualificate), che però finirebbe con il risolversi sempre nella costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all’azienda utilizzatrice.
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