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COVID-19 E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – PROROGA SOSPENSIONE TERMINI

Art. 37 D.L. n. 23 del 08.04.2020 “Decreto Liquidità”: Prorogata fino al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini di cui all’art. 103 D.L. 18/2020 “Decreto Cura-Italia” di conclusione dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente nonché della validità degli atti amministrativi in scadenza.

Con riferimento agli effetti determinati dall’epidemia Covid-19 sui procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio, il primo comma dell’art. 103 D.L. 18/2020 “Decreto Cura-Italia” prevede la sospensione sino al 15 aprile 2020 di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Sono inoltre prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (es. silenzio assenso, silenzio rigetto).

L’art. 37 del D.L. n. 23 del 08.04.2020 “Decreto Liquidità” dispone ora la proroga della sospensione dei termini di cui all’art. 103 D.L. 18/2020, fino al 15 maggio 2020.

Pertanto, per effetto di questo periodo di sospensione, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, anche mediante le forme del silenzio significativo previste dell’ordinamento, ricominceranno a decorrere dal giorno 16 maggio 2020 con le seguenti precisazioni:

  • per i procedimenti già pendenti al 23 febbraio, il nuovo termine dovrà essere calcolato tenendo conto del tempo già trascorso dalla data di avvio del procedimento fino al 22 febbraio di conseguenza, dal 16 maggio 2020, i termini cominceranno a decorrere per il periodo residuo;
  • per i procedimenti avviati tra il 23 febbraio e il 15 maggio, il termine procedimentale inizierà a decorrere per intero dal 16 maggio 2020.

Data l’ampiezza delle espressioni utilizzate dal legislatore d’emergenza, deve ritenersi che tale sospensione riguardi tutti i termini dei procedimenti amministrativi iniziati su istanza di parte o d’ufficio, tra cui si ritiene che vi rientrino quelli:

  1. edilizi: procedimenti relativi al rilascio e controllo di titoli abilitativi quali ad esempio permesso di costruire; CILA, SCIA;
  2. di gestione vincoli territoriali (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell’ambito della conferenza di servizi per l’acquisizione di atti di assenso come l’autorizzazione paesaggistica ecc.);
  3. di pianificazione territoriale e urbanistica (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma ecc.).

La ratio legis della sospensione è quella di evitare alla Pubblica Amministrazione – nelle more della riorganizzazione degli uffici in emergenza sanitaria – di incorrere in ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

La portata generica della norma ha posto il problema dell’applicabilità della stessa anche alle procedure di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 finalizzate all’affidamento di appalti pubblici nella fase c.d. pubblicistica (ad esempio relativamente ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte, o per i sopralluoghi, nonché per eventuali integrazioni documentali in sede di soccorso istruttorio). 

Su tale problematica è intervenuto il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, il 23 Marzo u.s., affermando che la sospensione dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (o iniziati successivamente) debba applicarsi anche alle procedure di appalto o di concessione.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel caso di specie, la ratio legis va individuata nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto.

Le procedure urgenti, invece, possono essere sempre portate a termine, come già detto, soprattutto se legate all’emergenza in corso dunque, gli enti locali possano effettuare una ricognizione delle procedure di gara avviate o da indire, valutando caso per caso la necessità di una loro sospensione e/o riprogrammazione cui, del caso, dovranno seguire i successivi atti conseguenti, con le adeguate forme di pubblicità.

Va sottolineato che il legislatore, nello stesso art. 103 primo comma D.L. 18/2020, esorta le Pubbliche Amministrazione ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, legittimando gli interessati, in presenza di ragioni di urgenza, a presentare motivate istanze per ottenere la priorità di trattazione.

Con riferimento invece alla validità degli atti e provvedimenti, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, il comma secondo dell’art. 103 D.L. 18/2020 prevede la proroga degli effetti di tutti  certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (permessi di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni sismiche, piani urbanistici , convenzioni urbanistiche in quanto attuative di piani urbanistici … ) che  conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Dunque, per effetto di tale previsione:

  • gli atti e provvedimenti già scaduti dal 31 gennaio al 17 marzo tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno 2020;
  • gli atti e i provvedimenti aventi scadenza dal 17 marzo al 15 aprile (ora 15 maggio), la validità è prorogata fino al 15 giugno 2020.

Restano esclusi dalla disciplina appena descritta, i termini espressamente disciplinati da specifiche disposizioni dello stesso Decreto Cura Italia, da precedenti o successivi Decreti emanati in occasione dell’attuale emergenza sanitaria.