Dal 15/10/2021 fino al 31/12/2021, data di scadenza dello stato di emergenza sanitaria:

  • ogni datore di lavoro nel settore privato avrà il potere di chiedere, a chiunque voglia accedere all’azienda per svolgervi attività lavorativa a qualunque titolo (anche, ad esempio, quale amministratore, socio, lavoratore somministrato, lavoratore autonomo o professionista), se possiede il green pass e di esibirglielo;
  • a sua volta, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato avrà l’obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro, di rispondere alle richieste suddette del datore di lavoro e di possedere ed esibire, su richiesta dello stesso datore di lavoro, il green pass digitale o stampabile;
  • e, infine, il datore di lavoro, sempre ai fini di consentire l’accesso e/o la presenza in azienda di chi intenda svolgervi attività lavorativa, dovrà obbligatoriamente verificarne il possesso di green pass.

Il Green Pass certifica che il lavoratore alternativamente:

  1. ha completato il ciclo vaccinale;
  2. ha assunto la prima dose del vaccino da almeno 15 giorni;
  3. si è sottoposto a un tampone cosiddetto “rapido” con esito negativo nelle 48 ore precedenti o a un tampone cosiddetto “molecolare” con esito negativo nelle 72 ore precedenti;
  4. è guarito dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute, che dev’essere esibita al datore di lavoro in caso di richiesta.

  1. Come effettuare la verifica

Il lavoratore dovrà mostrare il QR Code del proprio Green Pass e il datore di lavoro, o soggetto da esso formalmente delegato, dovrà effettuare il controllo obbligatorio attraverso l’App gratuita e ufficiale “VerificaC19”, scaricabile su dispositivo aziendale sia iOS che Android, dal quale risulterà unicamente l’idoneità del dipendente a prestare la propria attività lavorativa, senza che possa essere rilevata né la tipologia di certificazione né la relativa scadenza.

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che esse siano effettuate al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento.

  1. Controllo con dispositivi informatici

Sarà possibile utilizzare anche sistemi informatici che non prevedano l’impiego di una persona incaricata, ma in tal caso il datore dovrà farsi carico di maggiori attenzioni durante la preventiva valutazione volta a individuare i possibili rischi lesivi dei diritti dei lavoratori.

  1. Informativa

In ogni caso il datore di lavoro avrà l’obbligo di informare i lavoratori del trattamento di verifica tramite informativa che rispetti i requisiti dell’art. 13 del Reg. Eu 679/2016, indicando quale base giuridica: obbligo di legge derivante dall’art. 3 del D.L. 127/221.

  1. Conservazione dei dati

In nessun caso, così come previsto dall’art. 13 co. 5 del DPCM 17 giugno 2021, l’attività di verifica delle certificazioni potrà comportare la raccolta dei dati dell’intestatario.

Il datore di lavoro, quindi, non potrà chiedere al dipendente copia della certificazione da poter conservare.

  1. Controlli a campione

Il datore di lavoro potrà anche prevedere delle modalità di controllo delle certificazioni a campione, modalità però fortemente sconsigliate in quanto non coerenti con la ratio della norma di impedire l’acceso ai luoghi di lavoro a chi sia privo di certificazione.

Al datore di lavoro non potranno essere applicate sanzioni per aver adottato modalità di controllo a campione.

  1. Assenza ingiustificata e sanzioni disciplinari

I lavoratori dipendenti che non rispetteranno l’obbligo di comunicare al datore, che glielo abbia richiesto, se sono in possesso di green card o di esibirglielo, saranno considerati inadempienti a tale obbligo e potranno pertanto essere sanzionati disciplinarmente, previa regolare contestazione, fermo restando che non potranno accedere ai luoghi di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione.

I dipendenti che, invece, senza avere rifiutato di rispondere alla previa domanda del datore di lavoro circa il loro possesso di green pass, si presenteranno nei luoghi di lavoro privi dello stesso, ugualmente non potranno accedervi e saranno considerati come assenti ingiustificati con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, ma non potranno essergli applicate sanzioni disciplinari e conserveranno il diritto a mantenere il posto di lavoro.

Solamente per le imprese con meno di 15 dipendenti i datori di lavoro potranno decidere di sospendere i dipendenti dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per mancanza di idonea certificazione, ed eventualmente sostituirli per un periodo massimo di 10 giorni, prorogabile una sola volta.

  1. Lavoratori autonomi e professionisti

Anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti si estende l’obbligo di possedere il Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro pubblici o privati.

I controlli per queste tipologie di lavoratori dovranno essere effettuati dalle persone preposte in un determinato luogo.

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