CONTAGIO DA CORONAVIRUS E TUTELE INAIL

Sommario:  1. Premesse; 2. Garanzie e tutele offerte in generale dall’Inail; 3. Tre quesiti in concreto sulle tutele Inail in caso di coronavirus

  1. Premesse.

In epoca di pandemia da coronavirus Covid-19, ci si può chiedere se e quali siano le tutele offerte dall’Inail ai soggetti che abbiano contratto il virus a causa del loro lavoro (tipicamente, i lavoratori del comparto sanitario) o in occasione del loro lavoro (ad esempio, i lavoratori del comparto alimentare, si pensi ai cassieri dei supermercati, o dei trasporti, si pensi agli autisti degli autobus, cioè in genere i lavorativi dei settori che non hanno subito i provvedimenti interdittivi o restrittivi del Governo).

A questi interrogativi offre un’ampia risposta l’art. 42, secondo comma, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 del (“Cura Italia”), ai sensi del quale: “Nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

  1. Garanzie e tutele offerte in generale dall’Inail.

In via generale, l’Inail eroga prestazioni economiche e socio-sanitarie ai lavoratori subordinati, parasubordinati e a certe condizioni autonomi, nonché ad altre specifiche categorie di soggetti equiparati (ad esempio gli studenti e le casalinghe, non invece i liberi professionisti), sia italiani che stranieri, sia regolari che “in nero”, che per causa violenta – concentrata  nel tempo ed esterna all’organismo del lavoratore – in occasione di lavoro abbiano subito un infortunio (art. 2 T.U. n. 1124/65) oppure che nell’esercizio – protratto nel tempo – e a causa delle lavorazioni esercitate abbiano contratto una malattia professionale (dell’art. 3 T.U.  n. 1124/65), e ciò in genere indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia pagato o meno i premi assicurativi (ossia i cosiddetti contributi) e indipendentemente anche da chi sia il responsabile dell’infortunio o della malattia e anzi anche qualora responsabile ne sia il lavoratore stesso (tranne il caso di rischio cosiddetto “elettivo”, che si ha quando l’infortunio o la malattia siano stati provocati da una condotta del lavoratore assolutamente arbitraria e sconsiderata, cioè del tutto estranea ed aliena al lavoro che gli era richiesto), fermo restando comunque il diritto del lavoratore vittima dell’infortuno o della malattia professionale al risarcimento del danno differenziale (ossia del danno o della parte di danno non indennizzato dall’Inail) da parte di chi ne sia responsabile civile per aver violato le norme di sicurezza sul lavoro.

Giova ricordare sinteticamente, per completezza, che le prestazioni economiche e socio-sanitarie erogate dall’Inail, ai sensi del T.U. n. 1124/65 e del d.lgs. n. 38/2000, al lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale sono le seguenti:

  • indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (ossia quella che impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro) , che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta ed è rapportata in percentuale alla retribuzione media del lavoratore;
  • indennizzo in capitale per la lesione dell’integrità psicofisica (danno biologico), con postumi permanente compresi tra il 6% e il 15%;
  • indennizzo in rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione,  per lesioni con postumi permanenti compresi tra il 16% e il 100%;
  • assegno funerario e rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale;
  • prestazioni sanitarie gratuite (esenti da ticket) per cure mediche e chirurgiche, erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi gli accertamenti clinici, per terapie farmacologiche, per cure integrative e riabilitative, per protesi e per attività medico-legali;
  • interventi socio-sanitari di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione (ad esempio, strumenti per il superamento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli) e per il reinserimento lavorativo (ad esempio, corsi di formazione).
  1. Tre quesiti in concreto sulle tutele Inail in caso di contagio da coronavirus: a) Il contagio da Covid-19 è da considerare, ai sensi e per gli effetti della tutela Inail, un infortunio o una malattia professionale?; b) Come va provato che il contagio è stato causato o occasionato dal lavoro di chi ne è stato colpito e va quindi indennizzato dall’Inail?; c) Che cosa accade quando il lavoro sia stato una semplice concausa del contagio da coronavirus  e questo sia stato una semplice concausa del danno subito dal lavoratore?

Se questa è la disciplina generale, rapportandola al contagio da Covid-19 e alla disciplina per questo prevista dal citato art. 42 del d.l. “Cura Italia”, per sapere quali siano le tutele previdenziali garantite dall’Inail vanno dunque risolti i seguenti ulteriori interrogativi. 

a – Il contagio da Covid-19 è da considerare, ai sensi e per gli effetti della tutela Inail, un infortunio o una malattia professionale? 

La questione non è solo teorica e astratta ma al contrario è rilevante in concreto perché, come detto, la malattia professionale, per essere indennizzata dall’Inail deve essere stata direttamente causata dalle lavorazioni esercitate (art. 3 T.U. n. 1124/65), mentre perché sia indennizzato l’infortunio basta che questo sia accaduto per causa violenta in occasione di lavoro (art. 2 T.U. n. 1124/65). 

Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata da tempo (tra le tante, v. Cass., 3.11.1982, n. 5764; Cass., 19.7.1991, n. 8058; Cass., 13.3.1992, n. 3090; Cass., 27.6.1998, n. 6390; Cass., 1.6.2000, n. 7306; Cass., 28.10.2004, n. 20941) nel ritenere che l’infezione di virus o batteri che alteri la salute del lavoratore costituisca “causa violenta” ai sensi della normativa Inail, per cui l’evento va considerato quale infortunio sul lavoro (si parla anche, al proposito, di “malattia-infortunio”); nello stesso senso, peraltro, si sono pronunciate anche svariate Circolari dell’Inail degli anni Novanta in tema di epatite virale e di AIDS, nonché da ultimo l’Istruzione operativa Inail del 17 marzo 2020  in tema appunto di contagi da Covid-19, la quale ha ulteriormente confermato che la malattia da Coronavirus, contratta nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, è tutelata a tutti gli effetti come infortunio sul lavoro.

Di conseguenza, tanto il contagio che ha colpito il personale sanitario, quanto quello che ha colpito i lavoratori di altri comparti, vanno qualificati e trattati ai fini Inail come infortuni sul lavoro e non come malattie professionali, con maggior vantaggio per i lavoratori in quanto, come detto, tale qualificazione consente una più ampia tutela, se non altro perché così l’Inail interviene non solo nelle ipotesi in cui il lavoro sia stato la causa del contagio (come avverrebbe, ai sensi dell’art. 3 T.U. n. 1124/65, se si trattasse di malattia professionale), ma anche quando il lavoro ne rappresenti la semplice occasione (v. art. 2 T.U. n.1124/65) ed inoltre perché così viene tutelato anche il lavoratore che abbia contratto l’infezione “in itinere”, ossia andando e tornando dal lavoro (se si trattasse di malattia professionale, invece, tale evento sarebbe escluso dalla tutela, in ragione dell’assenza della causa lavorativa in senso stretto di cui all’art. 3 T.U. n. 1124/65; in tal senso, v. Cass., 9.10.2013, n. 22974).

b – Come va provato che il contagio è stato causato o occasionato dal lavoro di chi ne è stato colpito e va quindi indennizzato dall’Inail? 

Premesso che l’esistenza della patologia ai fini della tutela previdenziale può ritenersi accertata non solo dall’esito positivo del tampone faringeo (che costituisce la prova più certa dell’infezione ma nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, non viene somministrato a tutti gli ammalati), ma anche in base a presunzioni gravi, precise e concordanti quali possono essere ad esempio quelle fornite dai sintomi manifestati, dalla specifica professione (es. operatore sanitario) o dalla peculiarità delle mansioni (es., commesso di supermercato) e dalla diffusione del virus nel territorio, le stesse presunzioni possono venire in soccorso anche ai fini della prova la prova del rapporto tra il lavoro e il contagio per gli operatori sanitari e la prova del nesso eziologico tra specifica prestazione lavorativa e patologia da Coronavirus per i lavoratori che non operano nel settore sanitario.

Difatti, una volta accertata l’esistenza della patologia da Covid-19, almeno perchi opera in ambienti sanitari, come ospedali, cliniche, ambulatori medici o farmacie, deve comunque valere la presunzione della sussistenza del rapporto causale tra la stessa e il lavoro, anche quando l’identificazione delle specifiche cause lavorative del contagio si presenti problematica; ciò in adesione al principio secondo il quale, sebbene alcune infezioni si possano contrarre anche in condizioni estranee al lavoro, per quei lavoratori che operano in un determinato ambiente e che sono adibiti a specifiche mansioni, con una ripetuta e consistente esposizione ad un particolare rischio, la presunzione dell’origine lavorativa è così grave da raggiungere quasi la certezza (in tal senso, si esprime lo stesso Inail nelle “Linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie” del 1° dicembre 1998”, pag. 5 s.).

Del resto, possono essere considerate risolutive a questo proposito le istruzioni fornite a suo tempo dall’Inail con i provvedimenti sopra citati in tema di epatite virale e AIDS, coerenti con le sentenza della Cassazione pure citate: in particolare, l’Istituto, sin dagli anni Novanta, ha chiarito che per il personale sanitario, inteso in senso lato, ai fini dell’accertamento del nesso tra il lavoro e le malattie infettive e parassitarie, ivi comprese le epatiti virali, l’AIDS e, quindi, sicuramente, anche l’infezione da Coronavirus, è senz’altro legittimo il ricorso a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.

Per quanto riguarda, poi, i lavoratori che non operano nel settore sanitario, essi meritano tutela non solo quando il lavoro rappresenti la causa del contagio (come pure potrebbe verificarsi), ma anche quando contraggano la patologia da Coronavirus in occasione di lavoro (trattandosi appunto – come si è detto – di infortunio sul lavoro), purché dimostrino l’esistenza della patologia e il contatto con persone ammalate in ambiente lavorativo; il problema, per questi soggetti, è rappresentato piuttosto dalla minore forza riconosciuta alla presunzione di sussistenza del nesso eziologico con l’attività lavorativa rispetto a quanto avviene per gli operatori sanitari: tuttavia, la maggiore difficoltà di avvalersi delle presunzioni non impedisce agli interessati di far comunque riferimento alla specificità delle mansioni e del lavoro svolto, alla diffusione del virus nella località o nell’azienda dove sono stati costretti ad operare e agli altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti, ai fini della prova presuntiva del rapporto causale o, meglio, di occasionalità della patologia da Covid-19 con l’attività protetta.

c – Che cosa accade quando il lavoro sia stato una semplice concausa del contagio da coronavirus  e questo sia stato una semplice concausa del danno subito dal lavoratore?

Come si è già visto, la patologia da Covid-19 viene tutelata come infortunio e, quindi, rilevando appunto anche la mera occasione di lavoro, in forza dell’art. 2 T.U. n. 1124/65, sarà nuovamente un problema di prova e, ancora una volta, si dovrà probabilmente ricorrere esclusivamente a presunzioni (es. uso di mezzi pubblici affollati in zona ad alto rischio), salvo che, per esempio, non si dimostri di aver dovuto viaggiare con un compagno di lavoro, precedentemente infettato dal virus.

A ogni modo, il fatto che la malattia da Coronavirus provochi le conseguenze più significative soprattutto in persone che già soffrono di altre patologie importanti o comunque molto anziane, sicché  il virus è spesso una semplice concausa del danno, è in buona sostanza irrilevante, dato che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dalla regola dell’equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, anche soltanto quale fattore accelerante (cfr., tra le tante, Cass. 7.11.2018, n. 28454; Cass. 19.6.2014, n. 13959; Cass. 21.1.1998, n. 535).

Pertanto, in conclusione, sempre fatte salve le eventuali difficoltà di prova, tali circostanze non precludono né limitano la tutela Inail.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *