DAL 2025 OBBLIGHI DI PAGAMENTO TRACCIATO PER SPESE DI TRASFERTA, SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI

Dal 2025 viene introdotto l’obbligo di pagamento tracciato per:

  • le spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio e simili, sostenute da dipendenti, amministratori o collaboratori in trasferta per motivi di lavoro;
  • i rimborsi spese pagati da imprese e professionisti per le spese di trasferta dei loro dipendenti e collaboratori;
  • le spese di rappresentanza e gli omaggi pagati da imprese.

In caso di pagamento NON tracciato i costi sono indeducibili e i rimborsi spese saranno tassati in capo a dipendenti e amministratori.

Con la presente circolare definiamo quali sono i mezzi di pagamento da utilizzare per il pagamento delle spese in oggetto e definiamo le spese di rappresentanza soggette a questo nuovo obbligo; si precisa che restano escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATO

I mezzi di pagamento tracciato che consentono la deducibilità dal reddito di impresa o professionale sono:

– carte di credito;

– carte di debito;

– bonifici bancari e postali;

– assegni bancari o circolari;

– altre soluzioni di pagamento elettronico (anche pagamenti con smartphone se viene garantita l’identificazione dell’autore).

Con questa nuova normativa gli obblighi documentali per imprese e professionisti risultano sicuramente incrementati poiché sarà necessario controllare e conservare tutte le attestazioni di pagamento posto che la mancanza del documento rende i costi indeducibili.

SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI PAGATI DALLE IMPRESE

Dal 2025 sono soggette all’obbligo di tracciabilità per le imprese le seguenti spese di cui all’art. 108 c. 2 TUIR:

  • Spese di rappresentanza;
  • Omaggi anche di importo inferiore a €. 50,00.

SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE

Il DM 19.11.2008 definisce le caratteristiche delle spese di rappresentanza per le imprese:

  • Gratuità;
  • Finalità promozionale o di pubbliche relazioni;
  • Potenziali benefici economici per l’impresa o comportamenti rispondenti a pratiche commerciali di settore.

Costituiscono spese di rappresentanza per le imprese:

  • spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
  • le spese   per   feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose o in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa o in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Limite di deducibilità per le spese di rappresentanza delle imprese:

La deducibilità IRES/IRPEF per le imprese è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

OMAGGI ACQUISTATI DA IMPRESE

Gli omaggi acquistati dalle imprese, anche se di importo unitario inferiore a €. 50,00 (cinquanta), dal 2025 dovranno essere pagati con mezzi tracciati.

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