DAL 2025 OBBLIGHI DI PAGAMENTO TRACCIATO PER SPESE DI TRASFERTA, SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI
Dal 2025 viene introdotto l’obbligo di pagamento tracciato per:
- le spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio e simili, sostenute da dipendenti, amministratori o collaboratori in trasferta per motivi di lavoro;
- i rimborsi spese pagati da imprese e professionisti per le spese di trasferta dei loro dipendenti e collaboratori;
- le spese di rappresentanza e gli omaggi pagati da imprese.
In caso di pagamento NON tracciato i costi sono indeducibili e i rimborsi spese saranno tassati in capo a dipendenti e amministratori.
Con la presente circolare definiamo quali sono i mezzi di pagamento da utilizzare per il pagamento delle spese in oggetto e definiamo le spese di rappresentanza soggette a questo nuovo obbligo; si precisa che restano escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.
MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATO
I mezzi di pagamento tracciato che consentono la deducibilità dal reddito di impresa o professionale sono:
– carte di credito;
– carte di debito;
– bonifici bancari e postali;
– assegni bancari o circolari;
– altre soluzioni di pagamento elettronico (anche pagamenti con smartphone se viene garantita l’identificazione dell’autore).
Con questa nuova normativa gli obblighi documentali per imprese e professionisti risultano sicuramente incrementati poiché sarà necessario controllare e conservare tutte le attestazioni di pagamento posto che la mancanza del documento rende i costi indeducibili.
SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI PAGATI DALLE IMPRESE
Dal 2025 sono soggette all’obbligo di tracciabilità per le imprese le seguenti spese di cui all’art. 108 c. 2 TUIR:
- Spese di rappresentanza;
- Omaggi anche di importo inferiore a €. 50,00.
SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE
Il DM 19.11.2008 definisce le caratteristiche delle spese di rappresentanza per le imprese:
- Gratuità;
- Finalità promozionale o di pubbliche relazioni;
- Potenziali benefici economici per l’impresa o comportamenti rispondenti a pratiche commerciali di settore.
Costituiscono spese di rappresentanza per le imprese:
- spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose o in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa o in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.
Limite di deducibilità per le spese di rappresentanza delle imprese:
La deducibilità IRES/IRPEF per le imprese è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:
OMAGGI ACQUISTATI DA IMPRESE
Gli omaggi acquistati dalle imprese, anche se di importo unitario inferiore a €. 50,00 (cinquanta), dal 2025 dovranno essere pagati con mezzi tracciati.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!