DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI E NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2025

Con l’approvazione definitiva della Legge Finanziaria 2025 sono state introdotte una serie di modifiche alle disposizioni relative alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione, fermo il limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali, compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è fissata al:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali, compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è fissata al:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Le caldaie alimentate a combustibili fossili sfruttano fonti energetiche non rinnovabili, come gas naturale, GPL, gasolio, carbone e olio combustibile.

Dall’1.1.2025, in attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”) le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono state integralmente escluse dagli interventi agevolabili.

NOTA BENE

Per poter beneficiare della detrazione del 50% per il 2025 e del 36% per il 2026 e 2027, la Legge Finanziaria 2025, per entrambe le tipologie di intervento, richiede il soddisfacimento di due condizioni: il contribuente deve possedere un diritto reale sull’immobile (ad esempio, proprietà o usufrutto) e deve adibirlo ad abitazione principale, stabilendovi la propria residenza. Invece, coloro che detengono l’immobile senza un diritto reale (ad esempio, in locazione o in comodato gratuito), così come i familiari conviventi del proprietario, possono usufruire della detrazione in misura ridotta, pari al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026 e 2027.

 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Legge Finanziaria 2025 non interviene sulla detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020) che quindi risulta applicabile fino al 31.12.2025.

Per richiedere l’agevolazione è necessario che gli interventi da realizzare rispondano ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Si ricorda che per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’art. 3, DL n. 212/2023 ha ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici.

Anche per queste spese vige l’obbligo di pagamento con bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

BONUS MOBILI

La Legge Finanziaria 2025 proroga anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinati requisiti) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, viene dunque confermata la detrazione nella misura del 50%, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.

BONUS VERDE

La Legge Finanziaria 2025 non ha riproposto né prorogato la detrazione per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili.

Pertanto, tale detrazione dall’1.1.2025 non è più fruibile.

NOTA BENE


Ricordiamo, come esaminato in dettaglio nella nostra precedente circolare n.6: “Nuovi limiti alle detrazioni per oneri”, che in base al nuovo art. 16-ter, TUIR, per i contribuenti con reddito superiore ad euro 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.

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