La nullità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità al modello ABI del 2003

Il modello ABI del 2003, in conformità del quale sono stati stipulati innumerevoli contratti di fideiussione omnibus, è stato sottoposto al vaglio della Banca d’Italia che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha sancito la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all’art. 2, comma 2, lett. A, l. n. 287 del 1990. Mediante tale pronuncia è stato imposto all’ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da quegli articoli. Le banche tuttavia, nell’arco temporale tra la redazione del modello ABI 2003 e la pronuncia della Banca d’Italia del 2005, avevano fatto uso di quei modelli successivamente dichiarati contrari alla normativa antitrust; si è venuta quindi a creare una situazione di incertezza relativamente alla sorte dei contratti di fideiussione riproducenti il modello giudicato anticoncorrenziale stipulati prima del provvedimento della Banca d’Italia.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. N. 29810/2017) ha affrontato in maniera definitiva la questione della validità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità allo schema predisposto dall’ABI nel 2003, arrivando a statuire la potenziale nullità di tutte le fideiussioni omnibus che costituiscono applicazione di intese illecite.

Segnatamente, la Cassazione si è determinata nel senso della nullità dei contratti “a valle” per un duplice ordine di ragioni: in primis, la difesa del diritto dei consumatori a “una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza”, diritto leso dalle intese vietate, delle quali il cosiddetto contratto “a valle” costituisce “lo sbocco […] essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”. In secondo luogo, la Corte ha superato l’impedimento temporale, frapposto dai giudici di merito all’accoglimento della richiesta di dichiarazione della nullità dei contratti omnibus reputando erroneo l’assunto per il quale l’anteriorità della fideiussione rispetto all’accertamento dell’Autorità garante impedirebbe di dichiarare la stessa fideiussione invalida.

L’effetto immediato di tale pronuncia consiste nell’aver reso tutti i contratti di fideiussione omnibus stipulati dalle banche almeno in parte nulli.

La Corte, inoltre, fa una precisazione importante: sono da ritenersi invalide anche le fideiussioni che, oltre a essere successive all’entrata in vigore della legge antitrust e all’intesa vietata “a monte”, sono state stipulate prima dell’accertamento della violazione della disciplina antitrust. Tuttavia, a tale assunto non fa seguito una valutazione nel merito del rimedio caducatorio delle fideiussioni omnibus: nell’affermare che la nullità non può essere esclusa per il fatto che la fideiussione sia precedente alla delibera ABI, la Cassazione non ha chiarito se trattasi di nullità dell’intero contratto o di nullità parziale delle clausole in violazione della normativa antitrust, rimettendo così la decisione alla Corte d’Appello.

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