Dal 5 gennaio 2021 sono sorti nuovi obblighi di comunicazione per le aziende che forniscono articoli con Sostanze Estremamente Preoccupanti; in particolare, è entrata in funzione SCIP, la banca dati sulle sostanze ad alta pericolosità SVHC (Substances of Very High Concern) nei prodotti.

Di cosa si tratta?

SCIP è il nuovo database contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi (“Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”) istituito dall’ECHA (European Chemicals Agency).

Già dal 2006, l’art. 33 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (cd. “REACH”) impone di individuare le sostanze preoccupanti che rispondono ai criteri di cui all’art. 57[1]  e 59[2] del medesimo Regolamento e, qualora si presentino in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p, di darne notizia tempestivamente e dettagliatamente al cliente fornitore/distributore/importatore (Business to Business “B2B”) e, previa richiesta, al cliente consumatore.

Cosa cambia?

A partire dal 5 gennaio 2021 è stato introdotto, ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. i) della Direttiva (UE) 2018/851 – che ha modificato la Direttiva quadro 2008/98/CE relativa ai rifiuti – ,  per le aziende che immettono sul mercato dell’Unione Europea articoli contenenti sostanze presenti nell’elenco SVHC (la Candidate List dell’ECHA) in una concentrazione superiore a 0.1% in peso (p/p), l’obbligo di presentare una notifica all’ECHA attraverso la banca dati SCIP[3].

A cosa serve?

Le informazioni presenti nella banca dati SCIP aiutano i gestori di rifiuti a migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti e ne promuovono il riutilizzo come risorse.

I consumatori possono trarre vantaggio da una maggiore conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti e ciò li può aiutare a compiere scelte più consapevoli al momento dell’acquisto.

Qual è il contenuto della notifica?

Una notifica SCIP deve contenere:

  • dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
  • il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione delle sostanze di cui alla Candidate List presenti in quell’articolo;
  • altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.

Chi deve presentare la notifica SCIP?

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 33, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (cd. “REACH”), per fornitore di un articolo si intende “ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato”.

Pertanto, I seguenti fornitori di articoli sono tenuti a presentare una notifica SCIP all’ECHA:

  • produttori ed assemblatori dell’UE;
  • importatori dell’UE;
  • distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

Chi è esentato dall’obbligo di presentare una notifica SCIP?

I rivenditori al dettaglio, esclusi quelli che sono importatori e/o produttori, e altri attori della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori non sono soggetti all’obbligo di comunicazione all’ECHA.

Quali dati trasmessi alla banca dati SCIP saranno pubblicati dall’ECHA?

Le informazioni trasmesse alla banca dati SCIP sono accessibili al pubblico e pertanto disponibili prontamente agli operatori dei rifiuti, nell’obiettivo di colmare le attuali lacune nel flusso delle informazioni.

L’ECHA pubblica le informazioni ricevute come pervenute sul proprio sito web.

La qualità dei dati resta di competenza di ciascun soggetto obbligato.

Nel contempo, l’ECHA garantisce la protezione delle informazioni commerciali riservate, qualora giustificata.

Le sanzioni

La notifica configura un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33 par. 1 del Regolamento n. 1907/2006 (cd. “REACH”).

Pertanto, il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato dall’art. 10 del Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, il quale stabilisce al comma 6 che “Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 33 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.”

Cosa fare?

Al fine di rispondere correttamente agli adempimenti richiesti dalla normativa in ambito di sostanze SVCH, individuiamo di seguito alcuni step:

  1. individuare il proprio ruolo nell’ambito della catena di approvvigionamento;
  2. analizzare le caratteristiche degli articoli e dei prodotti che la propria attività immette e riceve dal mercato (rapporti di fornitura);
  3. identificare quelli che contengono sostanze SVHC in concentrazione superiore a 0,1% p/p;
  4. infine, procedere alla trasmissione all’ECHA tramite banca dati SCIP.

[1] Articolo 57 Sostanze da includere nell’allegato XIV: “Le sostanze seguenti possono essere incluse nell’allegato XIV secondo la procedura di cui all’articolo 58: a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE; b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE; c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE; d) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento; e) le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento; f) le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all’articolo 59”.

[2] Articolo 59 Identificazione delle sostanze di cui all’articolo 57: “1. Ai fini dell’identificazione delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 e della definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo. L’Agenzia indica, in questo elenco, le sostanze che figurano nel programma di lavoro di cui all’articolo 83, paragrafo 3, lettera e). 2. La Commissione può chiedere all’Agenzia di predisporre un fascicolo, a norma dei pertinenti punti dell’allegato XV, per le sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai criteri di cui all’articolo 57. Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE. L’Agenzia mette il fascicolo a disposizione degli Stati membri. 3. Ogni Stato membro può predisporre un fascicolo a norma dell’allegato XV per le sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 e trasmetterlo all’Agenzia. Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE. L’Agenzia mette il fascicolo a disposizione degli altri Stati membri entro trenta giorni dalla ricezione. 4. L’Agenzia pubblica sul suo sito web un avviso dell’avvenuta predisposizione a norma dell’allegato XV di un fascicolo per una sostanza. L’Agenzia invita tutte le parti interessate a trasmetterle osservazioni entro un termine stabilito. 5. Entro sessanta giorni dalla messa a disposizione, gli altri Stati membri o l’Agenzia possono formulare osservazioni sull’identificazione della sostanza in relazione ai criteri di cui all’articolo 57 nel fascicolo trasmesso all’Agenzia. 6. Se non riceve o non formula osservazioni, l’Agenzia può includere la sostanza nell’elenco di cui al paragrafo 1. Essa può includere la sostanza nelle raccomandazioni che formula a norma dell’articolo 58, paragrafo 3. 7. Qualora vengano formulate o ricevute osservazioni, l’Agenzia rinvia il fascicolo al comitato degli Stati membri entro quindici giorni dallo scadere del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 5. 8. Se, entro trenta giorni da tale rinvio, il comitato degli Stati membri giunge ad un accordo unanime sull’identificazione, l’Agenzia include la sostanza nell’elenco di cui al paragrafo 1. Essa può includere tale sostanza nelle raccomandazioni che formula a norma dell’articolo 58, paragrafo 3. 9. Se il comitato degli Stati membri non riesce a giungere a un accordo unanime, entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato degli Stati membri la Commissione prepara un progetto di proposta relativa all’identificazione della sostanza in questione. La decisione definitiva sull’identificazione della sostanza è assunta secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 3. 10. Non appena è stata assunta una decisione sull’inclusione di una sostanza l’Agenzia pubblica e aggiorna senza indugio sul suo sito web l’elenco di cui al paragrafo 1”.

[3] Art. 9, par. 1, lett. i) della Direttiva (UE) 2018/851: “[…] qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) fornisca le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;”

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