ABOLIZIONE ESTEROMETRO – MODALITA’ DI INVIO ALLO SDI DELLE FATTURE DI VENDITE E DI ACQUISTI DALL’ESTERO
Dal 1° GENNAIO 2022 entra in vigore l’abolizione dell’ESTEROMETRO e le operazioni attive e passive con soggetti esteri dovranno essere comunicate solo attraverso lo SDI.
VENDITE
Le vendite UE/EXTRA UE dovranno essere comunicate allo SDI entro 12 giorni dalla data della fattura indicando come codice destinatario XXXXXXX.
INTEGRATIVE E AUTOFATTURE DI ACQUISTI UE/EXTRA UE
Le seguenti operazioni:
- fatture integrative degli acquisti di beni UE;
- fatture integrative/autofatture dei servizi UE/EXTRA UE;
- fatture integrative/autofatture di acquisti di beni già presenti in Italia da residenti esteri art. 17 c. 2
devono essere comunicati allo SDI, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o dall’effettuazione dell’operazione, con i documenti TD17, TD18 e TD19.
ATTENZIONE: restano escluse e pertanto non devono essere comunicate le sole importazioni con bolla doganale (DAU).
(*) è il caso in cui il cedente estero emette fattura per beni già presenti in Italia.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!