Responsabilità del medico di medicina generale per omessa prescrizione di visita chirurgica a fronte di evidenza diagnostica di tumore della tiroide

Lo studio legale Wise ha risolto positivamente il caso di una donna che, sotto il controllo del proprio medico di medicina generale, dal 2001 si sottoponeva regolarmente a controlli ecografici della tiroide per la presenza di noduli, fino a quando, nel gennaio del 2005, l’esame istologico su materiale prelevato mediante agoaspirato diede come responso: tumore ossifilo della tiroide (c.d. tumore a cellule di Hurtle). A fronte della diagnosi il medico di base consigliava soltanto di continuare il monitoraggio con controlli ecografici annuali.

Solo anni dopo, nel febbraio del 2013, a seguito di visita endocrinologica e di ulteriori accertamenti che rivelavano formazioni nodulari multiple in ambito parenchimale polmonare, la donna veniva sottoposta ad intervento di tiroidectomia totale, ma purtroppo l’intervento non era risolutivo e la paziente, alla fine del 2017, decedeva a causa della patologia.

Lo studio legale Wise ha ottenuto il risarcimento dei danni (euro 370.000) subiti dai due figli della donna, a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.

Il caso di malasanità: omessa prescrizione di visita chirurgica da parte del medico di medicina generale a fronte di evidenza diagnostica di tumore della tiroide

Il caso riguarda una donna che nel gennaio del 2005 si sottoponeva, su prescrizione del proprio medico di base, ad un controllo radiografico alla tiroide e ad agoaspirato tiroideo, in quanto sin dal 2001 presentava noduli alla tiroide.

Il referto dell’agoaspirato orientava per un tumore ossifilo della tiroide (c.d. tumore a cellule di Hurtle) e il medico di base, visto il referto, consigliava di continuare con i controlli radiografici annuali.

Nell’autunno del 2011 la paziente si rivolse al medico di base lamentando una tosse persistente, ma gli esami prescritti dal medico non evidenziarono nulla di particolare. Nell’ottobre del 2012, persistendo la tosse, alla paziente veniva prescritta una visita endocrinologica. L’endocrinologo consigliava alla paziente altri accertamenti, tra cui radiografia al torace, TAC e biopsia polmonare, che rilevarono multiple formazioni nodulari in ambito parenchimale polmonare e portarono ad una diagnosi di tumore neoplastico a cellule di Hurtle. Seguì, quindi, visita oncologica ed intervento di tiroidectomia totale, eseguito nel febbraio del 2013.

La paziente nei mesi a seguire venne sottoposta a radioterapia e a terapia farmacologia, ma le sue condizioni continuarono ad aggravarsi progressivamente, fino al decesso, avvenuto alla fine del 2017.

La richiesta stragiudiziale di risarcimento

Lo studio legale Wise acquisiva innanzitutto il parere del proprio consulente medico legale, il quale, dopo aver esaminato tutta la documentazione medica e sottoposto a visita l’assistita, riteneva sussistere la responsabilità del medico di base, poiché costui, a fronte della diagnosi di tumore alla tiroide e dell’aumento delle formazioni nodulari, avrebbe dovuto consigliare alla paziente una visita chirurgica.

Lo studio Wise, forte del parere positivo del medico legale, interveniva in nome e per conto della paziente, formulando in via stragiudiziale richiesta di risarcimento danni al medico di medicina generale.

La compagnia assicuratrice del medico apriva il sinistro e sottoponeva a sua volta a visita la paziente.

Seguirono le trattative per la definizione del sinistro, ma, purtroppo, nelle more l’assistita venne a mancare.

Lo studio Wise convocava quindi gli eredi della donna, che aveva due figli non conviventi, e inviava una nuova richiesta di risarcimento danni a nome dei figli.

L’accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria

Il consulente medico legale incaricato dallo Studio Wise ravvisava profili di responsabilità del medico di base che aveva avuto in cura la paziente nel 2005, poiché, a fronte dell’esito dell’agoaspirato, che orientava per un tumore della tiroide, e dell’aumento delle formazioni nodulari, costui avrebbe dovuto, secondo quanto imponeva la letteratura scientifica dell’epoca, consigliare alla paziente una visita chirurgica e l’intervento chirurgico.

Il consulente evidenziava inoltre che, se l’intervento fosse stato eseguito nei primi mesi del 2005 anziché nel febbraio del 2013, quando la malattia era ormai in fase metastatica e avanzata, l’intervento sarebbe stato meno esteso e sarebbe stato probabilmente risolutivo o comunque la paziente avrebbe avuto maggiori chance di sopravvivenza.

Evidentemente anche il consulente della compagnia assicurativa del medico ravvisò profili di responsabilità medica, poiché la controparte si dimostrò disponibile a trattare in via stragiudiziale per giungere ad una transazione.

La trattativa stragiudiziale e la definizione del sinistro

La trattativa stragiudiziale iniziava quando ancora l’assistita era in vita, anche se molto provata dalla malattia, ma di lì a breve costei veniva a mancare e lo studio Wise, dopo aver acquisito la documentazione comprovante la causa del decesso, che si rivelava essere stata la patologia diagnosticata nel 2005, interveniva in nome e per conto dei due figli della defunta, chiedendo il risarcimento del danno per la perdita della congiunta.

Tenuto conto del fatto che i figli non erano conviventi con la defunta e che trattavasi di danno da perdita di chance, il risultato ottenuto dallo studio Wise è rimarchevole, poiché a ciascun figlio è stata riconosciuta la somma di euro 185.000,00 e così complessivamente euro 370.000,00.

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale viene liquidato sulla base delle tabelle redatte dall’Osservatorio del Tribunale di Milano, le quali per ogni grado di parentela prevedono un range di valori tra un minimo e un massimo, da liquidarsi in base alle circostanze del caso concreto (convivenza, frequentazione con il congiunto, ecc…).

In caso poi di danno da perdita di chance, cioè di danno da perdita o riduzione delle possibilità di guarire o di sopravvivere più a lungo, la liquidazione avviene in via equitativa, commisurata alle presumibili possibilità di sopravvivenza del paziente in caso di corretto e tempestivo approccio terapeutico.

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