Inserendo il comma 43-bis all’art.1 della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), l’art. 4 del DL 13/2022 (Antifrodi Bis) ha introdotto nuovi obblighi a partire dal 28 maggio 2022.

In sede di conversione in legge (già approvata, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) del DL 27 gennaio 2022 n. 4 è stata introdotta anche la disciplina dei nuovi obblighi già previsti dal DL 13/2022 (che viene abrogato ma ne vengono fatti salvi gli effetti), con la medesima decorrenza.

Nello specifico, si prevede che i benefici fiscali previsti dal DL 34/2020 (Rilancio) e seguenti, inerenti i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 81/2015.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Anche per il rilascio del visto di conformità e i soggetti responsabili verificano che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse.

L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

I lavori edilizi interessati

I lavori edili elencati nell’allegato X al D. Lgs. 81/08 sono:

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,  risanamento,  ristrutturazione  o equipaggiamento, la trasformazione,  il  rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti  o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in  legno  o  in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee  elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo  per  la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

I relativi bonus

Oltre a tutti gli interventi relativi al Superbonus 110%, rientrano nel perimetro di cui sopra:

  • Interventi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 75%
  • Interventi Ecobonus-ristrutturazioni 50%;
  • Interventi relativi a ecobonus e sismabonus ordinari;
  • Impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di autoveicoli;
  • Interventi relativi al Bonus facciate 60%;
  • Bonus mobili (anche cumulato con il bonus ristrutturazioni);
  • Bonus Verde (sistemazioni a verde, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili).

Testo della norma:

«43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefìci previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  1. Il comma 43-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Incertezze applicative

Allo stato, non è ancora chiaro se la portata della norma possa essere intesa con una ampiezza tale da impedire, in sostanza, a tutte le imprese che non applicano i contratti collettivi del settore edile di effettuare lavori ammessi ad usufruire dei vari bonus fiscali.

Tuttavia, una interpretazione più plausibile, anche alla luce della ratio della norma (volta a contrastare il lavoro irregolare nei cantieri edili) porta a ritenere che l’applicazione (e l’indicazione in fattura) del contratto collettivo dell’edilizia concretamente applicato per quel cantiere sia da riferire strettamente ai “lavori edili”, che dovranno dunque essere eseguiti da impresa (ad es. il subappaltatore) che li applica regolarmente ma che non è necessariamente coincidente con l’impresa “affidataria” dei lavori. Anche in tal caso, vi sarebbe comunque di fatto una ulteriore assunzione di responsabilità dell’impresa affidataria rispetto alla fruizione dei bonus da parte dei committenti, avente a contenuto la effettiva verifica da parte dei subappaltatori della applicazione dei contratti collettivi indicati.

Tale interpretazione, peraltro, risulterebbe coerente con le modalità applicative di un’altra recente novità normativa in materia di cantieri edili, costituita dalla necessità della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nel settore edile (cf. DURC di congruità), la cui attestazione è stato chiarito possa essere richiesta anche da imprese (ad es. general contractors) che non sono iscritte alla Cassa Edile o che non applicano i contratti collettivi dell’edilizia.

Gli operatori del settore attendono in ogni caso chiarimenti dalla Agenzia delle Entrate, al fine di fugare questa incertezza.

Va ad ogni buon conto ricordato che la nuova disciplina non si applica ai lavori “avviati” (e, quindi, in caso di Superbonus, per il quali è stata presentata la CILA-S) entro il 27 maggio 2022.

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