Nuovo riconoscimento del diritto alla restituzione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica

Appena prima della fine dell’anno, Wise – Legal and Tax, con l’avv. Riccardo Rocca e l’avv. Andrea Rinaldi, ha ottenuto dal Tribunale di Milano un’altra sentenza (n. 10289 del 29/12/2022) che ha nuovamente riconosciuto il diritto alla restituzione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

Tale sentenza si segnala, anzitutto, per la ricchezza degli argomenti (la motivazione è di quasi trenta pagine) con i quali, in linea con una Giurisprudenza che ormai va sempre più consolidandosi e accogliendo in pieno la prospettazione degli Avvocati di Wise – Legal and Tax, ha ribadito: (1) l’illegittimità dell’imposta addizionale in questione per la sua contrarietà al diritto dell’Unione Europea, a prescindere dall’efficacia “orizzontale” o “verticale” delle Direttive; (2) l’insistenza di “finalità specifiche” che potessero giustificarla; e, infine, (3) la “non diversità” tra l’accisa e la sua addizionale.

La sentenza del Tribunale di Milano n. 10289/2022, inoltre, merita di essere particolarmente segnalata perché ha ritenuto irrilevanti, ai fini della sua decisione, le note questioni sollevate da un Collegio arbitrale di Vicenza e dai Tribunali di Udine e di Como, rispettivamente avanti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e tuttora pendenti.

Al riguardo, infatti, il Tribunale ha giustamente rilevato che la decisione che gli era richiesta riguardava il diritto delle Aziende utilizzatrici di energia elettrica alla restituzione dell’imposta versata al loro fornitore dell’energia stessa, mentre la questione pendente avanti alla Corte costituzionale è relativa al rimborso, da parte del Fisco alle Imprese fornitrici di energia elettrica, dell’importo che queste siano state eventualmente condannate a restituire ai loro clienti, ossia una questione diversa e successiva (un posterius, come già detto più volte dalla Corte di Cassazione) rispetto a quella oggetto di causa; mentre, d’altra parte, la questione pendente avanti alla Corte di Giustizia U.E. riguarda l’interpretazione del concetto di “finalità specifiche” dell’imposta, sulla quale però la Corte stessa si è già pronunciata più volte, sicché è inutile attendere una sua nuova pronuncia.

In conclusione, dunque, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di sospendere il processo in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia U.E. sulle questioni suddette e ha invece subito accolto la domanda di restituzione dell’imposta.

 

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