L’omesso avvertimento circa la facoltà di introdurre la procedura di sovraindebitamento, nullità o mera irregolarità del precetto?
L’art. 13, comma 1, lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132 ha inserito un nuovo periodo al comma 2 dell’art. 480 c.p.c.: «Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra- indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore».
Certamente la norma non è immune da critiche.
Anzitutto, perchè prevede che il precetto debba contenere tale avvertimento indipendentemente dall’applicabilità al debitore precettato delle misure alternative di composizione della crisi da sovra- indebitamento. Continua a leggere