Durante la pendenza di un processo per l’accertamento di un credito controverso non è infrequente che possano verificarsi fenomeni successori che modifichino le parti attive e passive del rapporto stesso.
La successione può avere carattere universale (ex. successione eredi del de cuius nella totalità o nella quota di patrimonio), ovvero a titolo particolare (ex. cessione di un credito).
Quanto alle modalità di trasferimento può avvenire mortis causa (ogni acquisto conseguente all’evento morte di un soggetto) ovvero inter vivos (ogni acquisto conseguente alla cessione della titolarità di diritti ovvero obblighi, come avviene ad esempio nella donazione o nella cessione del credito).
A norma dell’art. 111 c.p.c. la successione a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso ha un’incidenza specifica sullo svolgimento del processo solo se avviene mortis causa, perché in tal caso la prosecuzione è possibile solo nei confronti del successore; in mancanza il processo è interrotto.
Se, invece, la successione avviene a titolo particolare per atto inter vivos, allora la vicenda successoria non impedisce lo svolgimento del processo tra le parti originarie.
La questione che vogliamo qui cercare di risolvere riguarda la successione inter vivos e a titolo particolare di una pretesa creditoria in pendenza di un procedimento giudiziale. Continua a leggere