Qui di seguito vengono sintetizzate le principali novità di carattere fiscale introdotte dalla normativa in oggetto.
COMUNICAZIONE TRIMESTRALE OPERAZIONI IVA – art. 4, comma 1 |
Dal 2017 è stato introdotto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali, note di variazione.
Contenuto della comunicazione :la comunicazione in forma analitica deve contenere per ogni operazione:
- Dati identificativi dei soggetti;
- Data e numero fattura;
- Base imponibile, aliquota applicata e imposta;
- Tipologia dell’operazione.
Invio della comunicazione: l’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con l’eccezione del secondo trimestre, la cui comunicazione va effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto).
Solo per il 2017, la scadenza della comunicazione relativa ai primi due trimestri è stabilita al 25 luglio 2017.
Sanzioni: Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, è stata prevista la sanzione amministrativa di € 2 per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura ed entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà ed entro il limite massimo di € 500 per ciascun trimestre, se la trasmissione o la correzione avviene entro 15 giorni successivi alla scadenza.
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