INVIO DEI CORRISPETTIVI – OBBLIGO DEL NUOVO TRACCIATO VERSIONE 7.0

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI CON VERSIONE 7.0:

Dal 2022 l’invio telematico dei corrispettivi deve essere effettuato con il nuovo tracciato telematico (ver. 7.0).

 

SANZIONI:

L’invio dei dati con il “vecchio” tracciato ver. 6.0 configura una “omessa trasmissione” dei corrispettivi con una sanzione di € 100 per ciascuna trasmissione, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

 

Vi invitiamo quindi a verificare con chi segue l’assistenza del vostro registratore telematico che il dispositivo sia aggiornato al nuovo tracciato.

ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO DA MARZO 2022

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE-AUU PER FIGLI A CARICO DI ETA’ INFERIORE A 21 ANNI

L’assegno unico universale è la nuova misura a sostegno economico alle famiglie con figli fino a 21 anni.

Con l’introduzione dell’assegno unico vengono abrogati:

  • gli assegni famigliari;
  • le detrazioni in dichiarazioni dei redditi e in busta paga per figli a carico fino a 21 anni.

 

IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO PER OGNI FIGLIO A CARICO DI ETA’ INFERIORE A 21 ANNI

L’importo mensile dell’assegno per ogni figlio è determinato in base all’ISEE valido al momento della domanda e va da un massimo di €. 175,00 con un ISEE inferiore o uguale a €. 15.000 fino a un minimo di €. 50,00 con un ISEE dai €. 40.000,00 in su.

In assenza di ISEE è comunque riconosciuto l’importo di €. 50 al mese per ogni figlio a carico.

 

Sono previste delle maggiorazioni dell’importo dell’assegno come, per esempio, nel caso di più di 2 figli o nel caso di figli disabili o se la madre è di età inferiore a 21 anni.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata, direttamente o tramite un CAF, nel sito dell’INPS accedendo con SPID.

L’assegno sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

In fase di prima applicazione se la domanda è presentata entro il 30.06.2022 l’assegno decorre dalla mensilità di marzo 2022.

RAPPORTI DI SCAMBIO CON SAN MARINO: FATTURAZIONE ELETTRONICA E ABOLIZIONE OBBLIGO MODELLO INTRASTAT

Le disposizioni di cui al DM Finanze del 24.12.1993 che regolano le modalità di assolvimento dell’IVA nei rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino hanno cessato di avere efficacia per effetto dell’entrata in vigore del nuovo DM del 21.06.2021.

In particolare, il nuovo Decreto ha stabilito quanto segue.

A) Le modalità applicative relative all’obbligo di emissione della fatturazione elettronica per documentare gli scambi commerciali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana.

Nel dettaglio, ha previsto che, con decorrenza 01.07.2022, le fatture e le eventuali note di variazione dovranno essere emesse in formato elettronico, utilizzando il sistema di interscambio (SdI).

Le fatture emesse in formato elettronico sono trasmesse dallo SdI all’Ufficio Tributario di San Marino, il quale provvede a verificare l’assolvimento dell’IVA all’importazione, convalida la regolarità e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia Entrate.

Il cedente, residente italiano, visualizza telematicamente l’esito del controllo telematico effettuato dall’Ufficio Tributario di San Marino, che potrà essere:

positivo, di convalida dell’operazione, e quindi la cessione beneficia della NON imponibilità;

senza convalida di regolarità entro il termine di quattro mesi successivi all’emissione della fattura elettronica; in questo caso il cedente italiano, entro i 30 trenta giorni successivi, dovrà emettere variazione in aumento per addebitare l’IVA.

Fino al 30.06.2022, le operazioni di cessione con gli operatori economici di San Marino potranno comunque essere documentate da fatture emesse in formato cartaceo.

B) La soppressione dell’obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT vendite (INTRA-1bis e INTRA-1ter), per la sola parte fiscale, in riferimento alle cessioni di beni in regime di non imponibilità IVA dall’Italia a San Marino.

Ricordiamo che ne erano comunque esentati gli operatori economici privi di rapporti commerciali con altri stati appartenenti all’Unione Europea.

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha comunque confermato, per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021 (entrata in vigore del DM 21.06.2021), che non sussiste più l’obbligo di indicazione delle vendite nei modelli INTRASTAT verso operatori sanmarinesi, anche laddove il cedente emetta fattura in formato cartaceo in quanto non obbligato fino al 30.06.2022.

 

 

i) FACOLTA’ FATTURA ELETTRONICA CON INVIO A SDI

ii) SOPPRESSIONE INTRA VENDITE

 

DAL 1/7/2022

 

 

i) OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA CON INVIO A SDI

ii) OBBLIGO EMISSIONE NOTA DI DEBITO PER IVA SE UT SAN MARINO NON CONVALIDA NEL TERMINE DI 4 MESI DALLA DATA EMESSIONE FE

iii) SOPPRESSIONE INTRA VENDITE

DAL 2022 INVIO MENSILE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

INVIO TELEMATICO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il D. Lgs. n. 175/2014 prevede a carico dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche, l’obbligo di inviare i relativi dati al Sistema di Tessera Sanitaria (STS) nell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il mod.730 / REDDITI PF precompilato.

 

DAL 1.1.2022 INVIO MENSILE DEI DATI AL SITEMA TESSERA SANITARIA

Dal 01.01.2022 l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria dovrà avvenire con cadenza mensile entro la fine del mese successivo.

Entro il 28.02.2022 dovranno quindi essere inviati al sistema tessera sanitaria i dati di gennaio 2022.

 

RILEVANZA DELLA DATA DI PAGAMENTO

La data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale è fondamentale per la scadenza della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

 

PAGAMENTI PARZIALI

Se vengono effettuati pagamenti parziali le operazioni saranno inviate parzialmente per il solo importo pagato, ovvero in un unico invio al momento del pagamento a saldo (se all’interno dello stesso anno solare).

Nel caso di invio del medesimo documento più volte per importi pagati parzialmente, è necessario mantenere univocità nel numero documento aggiungendo un suffisso al valore fiscale (ad es. un progressivo 1, 2, 3, etc.) che differenzia la rata pagata e inviata.

COSTI CHILOMETRICI E TABELLE ACI

I COSTI CHILOMETRICI

I costi chilometrici individuati nelle tabelle ACI sono utilizzati per determinare i rimborsi chilometrici per dipendenti e amministratori che utilizzano il proprio automezzo e per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

 

TABELLE ACI:

Nel sito web dell’ACI tramite i seguenti link

https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html

https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html

possono essere consultate le seguenti tre diverse tipologie di tabelle:

 

1 – TABELLE DEI COSTI CHILOMETRICI PER OGNI MODELLO DI VEICOLO

Queste tipologie di tabelle sono aggiornate annualmente ed indicano il costo chilometrico di percorrenza in relazione al modello di veicolo ed ai km annui percorsi.

Nel sito dell’ACI sono già disponibili le tabelle ACI 2022 per i modelli di autovetture in produzione e fuori produzione.

 

2 – TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI DEDUCIBILI

In base all’art. 95 del DPR 917/86 quando i dipendenti e gli amministratori sono autorizzati ad utilizzare per le trasferte il proprio automezzo, il rimborso chilometrico è deducibile fiscalmente se inferiore al limite massimo determinato dall’ACI per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio.

Queste tabelle sono aggiornate due volte all’anno, in marzo ed in settembre.

Vi riportiamo qui sotto le ultime tabelle aggiornate a settembre 2021:

 

3 – TABELLE PER IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT

Le tabelle per il calcolo del fringe benefit sono utilizzate per la determinazione della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso a dipendenti e amministratori dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Queste tabelle sono pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno e valide per l’anno successivo.

 

Per le assegnazioni ai dipendenti di auto di nuova immatricolazione, poste in essere dal 01.07.2020, la percentuale da tassare varia a seconda della quantità di emissioni di anidride carbonica del veicolo:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

NUOVE INDICAZIONI DAL 2022 PER LA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA CON DICHIARAZIONI D’INTENTO

CODICE NATURA N 3.5 – operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento

 

Per le vendite con dichiarazione d’intento la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

 

DAL 2022 NUOVA COMPILAZIONE DEL 2.2.1.16 “altri dati gestionali” per l’emissione di fatture elettroniche con dichiarazione d’intento

 

Dal 2022 nell’emissione della fattura elettronica dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <Altri Dati Gestionali> per ogni dichiarazione d’intento ricevuta dal cliente, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <Tipo Dato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO
  • nel campo 2.2.1.16.2 <Riferimento Testo> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <Riferimento Data> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Vi invitiamo a contattare la vostra software house per compilare in modo corretto le fatture elettroniche di vendita con dichiarazione di intento.

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2021/2022

La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.

Per detrarre l’iva nella liquidazione di dicembre 2021 è necessario che la fattura elettronica sia ricevuta entro il 31.12.2021.

Si rende quindi necessario sollecitare i vostri fornitori a inviare la fattura entro fine anno (tenendo conto che lo SDI può impiegare fino a 5 giorni per consegnare la fattura).

L’iva delle fatture di acquisto datate 2021, ma ricevute nel 2022, potrà essere detratta SOLO nel 2022.

                    

FATTURA DI ACQUISTO DATATA 2021

 

 

Ricevuta nel 2021 e registrata nel 2021

 

L’iva a credito viene detratta nella liquidazione iva di dicembre 2021/IV trimestre 2021.

 

 

Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022

 

 

–          Registrata entro il 30.04.2022. La fattura deve essere registrata in un sezionale e l’iva sarà detratta nella dichiarazione annuale 2021.

–          Registrata oltre il 30.04.2022. L’iva sarà indetraibile, per poter detrarre l’iva bisognerà presentare una dichiarazione iva integrativa.

 

 

Ricevuta nel 2022

 

La fattura datata 2021 ma ricevuta nel 2022 deve essere registrata nel 2022 e l’iva a credito verrà detratta nella liquidazione iva del 2022.

 

SOCIETA’ E IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata che ricevono nel 2022 la fattura datata 2021 hanno un ulteriore aggravio: il costo NON potrà essere dedotto nel 2021, diventerà deducibile nel bilancio 2022.